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Art. 7 - obiettivi strategici - attivita' comuni poste a base della rete per la realizzazione dello scopo comune, mediante la stipulazione del (o la successiva adesione al) presente contratto, i partecipanti perseguono l'obiettivo strategico di innovazione e di innalzamento della loro capacita' competitiva nel settore agroalimentare, e in particolare intendono sviluppare le loro attivita' comuni che sono alla base della costituzione del presente contratto di rete, e cosi' in modo esemplificativo, e non tassativo, le attivita' di: - allevamento di bestiame ovino, da latte e da carne, con la vendita dei relativi prodotti e derivati; - il commercio di animali ovini e loro derivati. In particolare, inoltre, collegandosi in rete, i partecipanti intendono affrontare collettivamente le seguenti attivita': 1) - coordinare e potenziare le modalita' di accesso a nuovi mercati, integrando la propria offerta secondo modalita' che favoriscano la presentazione di nuove opportunita' commerciali ed il miglioramento delle relazioni gia' in essere; 2) - mettere a punto e commercializzare nuovi prodotti e/o servizi e/o migliorare notevolmente i prodotti, processi e/o servizi esistenti; 3) - organizzare attivita' di formazione professionale ed alta formazione; 4) - sviluppare iniziative congiunte di internazionalizzazione e politiche di marketing collettivo; 5) - trovare, attraverso l'aggregazione in rete, finanziamenti e garanzie per l'esecuzione delle attivita'; 6)- individuare e gestire opportunita', per la crescita e lo sviluppo degli stessi e della rete, grazie a contributi da parte di enti pubblici e/o privati per lo sviluppo delle attivita' comuni; 7) - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e l'esecuzione di prodotti agroalimentari; 8) - selezionare professionisti che, sulla base di specifici accordi di collaborazione, possano offrire ai partecipanti servizi specialistici; 9) - scambiare dipendenti tra i partecipanti, tramite l'istituto del distacco, anche per aumentare l'esperienza e la formazione professionale delle risorse umane degli stessi; 10) - accrescere le competenze del personale dipendente, dei collaboratori e del management dei partecipanti; 11) - trovare opportunita' di investimento e/o sbocchi commerciali per le rispettive attivita', in italia e all'estero; 12) - realizzare ex novo insediamenti produttivi oppure riconvertire o riattivare siti produttivi gia' esistenti sia in italia che all'estero; 13) - ridurre i costi di produzione, stoccaggio e trasporto anche attraverso la condivisione di attrezzature, mezzi, strutture, strumenti; 14) - commercializzare i prodotti agricoli dei partecipanti; 15) - allevare e trasportare ovini; 16) - macellare, lavorare, trasformare e trasportare carni ovine fresche, conservate, congelate e comunque preparate e confezionate; 17) - gestire macellerie; 18) - produrre e trasportare latte, lana; 19) - commerciare all'ingrosso e al dettaglio latte, burro, formaggi e latticini in genere; 20) - raccogliere, lavorare, trasformare e caseificare latte e prodotti derivati; 21) - coltivare, raccogliere, conservare, trasformare, trasportare e commercializzare tutti i prodotti dell'agricoltura e della zootecnia gestendo tutto il ciclo produttivo e commerciale dal produttore al consumatore. 22) - stimolare l'apprendimento di compiti e di competenze trasversali, contribuendo al contempo a realizzare forme di flessibilita' organizzativa. Collegandosi in rete, in conformita' al programma di rete di seguito convenuto, i partecipanti intendono affrontare e risolvere collettivamente, in funzione della crescita individuale di ognuno di essi, tutte le problematiche di natura tecnica, logistica, legale, commerciale e finanziaria legate al perseguimento degli obiettivi convenuti. I partecipanti dichiarano, inoltre, di volere creare una collaborazione stabile tra di loro, finalizzata alla realizzazione del programma di rete di cui a seguire. Art. 9 - modalita' di realizzazione dello scopo comune per il raggiungimento dello scopo comune, l'organo comune si impegna ad attuare il seguente programma di rete. A) organizzazione di attivita' di ricerca ( scouting ), di commercio ( trading ), di comunicazione e marketing. L'organo comune organizza e svolge attivita' di ricerca ( scouting ), di commercio ( trading ) e di comunicazione e commercializzazione ( marketing ) nel mercato obiettivo ( target ). B) stipulazione di contratti normativi o convenzioni con banche o istituti finanziari. Per il tramite dell'organo comune, verranno stipulati contratti normativi o convenzioni con banche o istituti finanziari per facilitare l'accesso al credito ed al supporto finanziario, in qualsiasi forma tecnica possa manifestarsi, alla rete. Stante la natura non obbligatoria delle clausole contenute nei contratti normativi o nelle convenzioni suddetti, con l'adesione al presente contratto si intende conferire all'organo comune, in virtu' di quanto di seguito convenuto, il mandato a stipulare, per la rete, contratti normativi o convenzioni aventi per oggetto la promozione ed il lancio di prodotti e/o servizi offerti dai partecipanti alla rete per il mercato obiettivo (target). C) selezione delle opportunita' commerciali e coordinamento dell'assegnazione. Una volta pervenuta la segnalazione di un'opportunita' commerciale, l'organo comune ne vaglia la concretezza, la serieta' e le prospettive economiche e finanziarie. L'organo comune provvedera' poi ad interpellare i partecipanti potenzialmente interessati allo sfruttamento dell'opportunita' commerciale. I partecipanti di volta in volta da interpellare sono selezionati sulla base dei criteri di seguito convenuti. D) organizzazione delle fasi precontrattuali e contrattuali per l'acquisizione dell'opportunita' commerciale. Una volta che i partecipanti selezionati abbiano aderito, con le forme e le modalita' di seguito convenute, alla proposta di sfruttamento dell'opportunita' commerciale segnalata, l'organo comune provvedera' all'organizzazione delle fasi precontrattuali e contrattuali che dovranno condurre alla conclusione dei contratti idonei a consentire l'instaurazione dei rapporti commerciali, appalto, fornitura, iniziativa imprenditoriale congiunta ( joint venture ). Le fasi precontrattuali potranno essere rappresentate anche dalla costituzione di societa' di qualsiasi natura o con qualsiasi finalita' inerente (societa' lucrative o societa' consortili), dalla stipulazione di appositi mandati quali raggruppamenti temporanei di imprese, o dal compimento di qualsiasi altro atto giuridico allo scopo necessario. E) partecipazione a fiere, convegni, eventi e manifestazioni. L'organo comune partecipa a fiere, convegni, eventi e manifestazioni in cui si realizzano iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l'immagine, l'attivita' e la professionalita' dei partecipanti ed a pubblicizzare la rete stessa; f) svolgimento di attivita' di service. L'organo comune registra un marchio comune di rete, gestisce un sito internet o un portale web di rete, la comunicazione interna tra i partecipanti ed esterna per la rete. G) svolgimento di attivita', anche commerciale, verso i terzi. L'organo comune svolge attivita', anche commerciale, verso i terzi, in nome e per conto della rete. H) sviluppo di acquisti condivisi e condivisione di servizi di interesse comune (certificazioni, trasporti. ) l'organo comune acquista prodotti condivisi e condivide servizi di interesse comune. I) regolamento delle fatture di acquisto e di vendita per ribaltamento di costi e ricavi. J) selezione di professionisti esterni alla rete. L'organo comune seleziona professionisti esterni alla rete che, sulla base di specifici accordi di collaborazione, possano supportare la rete con servizi utili allo sviluppo della sua attivita'. Agli stessi scopi, i partecipanti: k) eseguono le obbligazioni per le quali hanno dato la loro disponibilita' e che sono state previste dall'organo comune nei contratti stipulati dalla rete; l) rispettano le decisioni e deliberazioni degli organi della rete, anche se prese a maggioranza, salvo il diritto di recesso, nei casi in cui e' consentito; m) in qualsiasi caso di uscita dalla rete, devono eseguire le prestazioni relative al contratto di rete e ai contratto conclusi dall'organo comune che non abbiano ancora ultimato, salvo diversa decisione dell'organo comune. Il programma e' realizzato secondo esercizi annuali coincidenti con l'anno solare. Nell'ambito del perseguimento dello scopo del contratto, su proposta dell'organo comune, il programma potra' essere integrato, modificato, aggiornato con approvazione dell'assemblea dei partecipanti.
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