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La cooperativa, in forza di quanto stabilito dalla legge n. 3818 del 15/04/1886 e dall'art. 23 del d. L. N. 83/2012 e ss. Mm. Ii. , non ha fine di lucro e svolge in favore e nell'interesse dei soci, sia persone fisiche che giuridiche, e a beneficio di soggetti terzi (familiari conviventi e beneficiari preventivamente indicati), le seguenti attivita' assistenziali: - erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di premorienza, infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; - erogazione di sussidi e contributi per le spese sanitarie sostenute dai soci o dai familiari per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; - erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; - erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari in assenza di provvidenze pubbliche; - erogazione di prestazioni e di servizi anche amministrativi a favore dei soci con l'intento di ricercare il miglior prezzo o la miglior tariffa per favorire, ovvero ottimizzare il relativo onere da sostenere. Nel contesto di tali attivita', la societa' potra', sia direttamente che indirettamente, ovvero tramite l'ausilio di terze societa' di assicurazione debitamente autorizzate dall'ivass, erogare prestazioni e servizi, sia in ambito sanitario che socio assistenziale generale (amministrativo, legale e fiscale), comunque atti aventi il solo fine di diminuire ovvero ottimizzare l'onere medio di mercato a carico del socio. La societa' non puo' svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 ne' svolgere attivita' di impresa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della l. 142/01. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci nel rispetto delle norme in materia di societa' di mutuo soccorso. La cooperativa aderisce alla federazione unione italiana cooperative - un. I. Coop, via alessandria n. 215, roma.
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