Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, potra' svolgere le attivita' previste dalla legge 381/91: lettera b)lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; lettera a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Per favorire l'inserimento nella vita attiva, in particolare ma non esclusivamente, di persone in condizioni di disagio fisico, psichico, sensoriale, relazionale e psichiatrico, di persone anziane e di minori, la cooperativa potra' gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o di terzi, relativamente a quanto previsto dalla legge 381/91 articolo 1 lettera b: - produzione di manufatti in legno, ferro, tessili, elettrici, pelle, plastica, ceramica, legatoria ed altri connessi; - cartonaggio e/o assemblaggio di prodotti in plastica, gomma, metallo, carta, cartone e di ogni altro materiale; - etichettatura di qualsiasi prodotto; - servizi di manutenzione del verde pubblico e privato, pulizia locali, giardini ed attivita' agricole in genere; - commercializzazione di prodotti propri e per conto terzi; - servizi di supporto, assistenza, tutoraggio e orientamento finalizzati all'osservazione delle capacita' e all'inserimento lavorativo; - trasporto di cose e di persone anche in via accessoria. La cooperativa, inoltre, per meglio rispondere ai bisogni delle persone in stato di disagio in precedenza descritte e al fine di perseguire l'integrazione delle persone in ogni ambito e in ogni forma, potr gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o di terzi interventi funzionalmente collegati ai precedenti con riferimento a quanto previsto dalla legge 381/91 articolo 1 lettera a: - servizi di assistenza domiciliare, scolastica e in ogni altro tipo di struttura pubblica o privata; - servizi di assistenza, supporto, aiuto psicologico e pedagogico anche nei confronti delle famiglie; - centri diurni, strutture residenziali, comunit alloggio, pronto intervento, strutture climatiche e di vacanza; - servizi rivolti al turismo sociale; - corsi, seminari, convegni rivolti alla formazione, aggiornamento e sensibilizzazione di chiunque sia impegnato a favorire l'integrazione familiare, scolastica, sociale, lavorativa culturale, sportiva e ambientale; - trasporto di cose e di persone anche in via accessoria. Nei limiti e secondo le modalit previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivit connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita' , disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. In ogni caso esclusa ogni attivit di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalit ivi previste.
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