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Art. 3 ) dello statuto sociale 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. 3. 2 la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo una attivita' di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91. 3. 3 la cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. 3. 4 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci purche' in misura non prevalente. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 la cooperativa, costituita senza finalita' speculative, si propone, al fine di garantire continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci e dipendenti, di intervenire nel campo dei servizi socio ? sanitari e della formazione. In particolare, la cooperativa, con il lavoro dei soci, dei volontari e, in misura non prevalente, dei terzi, mediante la partecipazione a gare d'appalto indette da aziende sanitarie locali e provinciali, aziende ospedaliere, enti pubblici territoriali, policlinici, ospedali, cliniche, case di cura, hospice, ospedali di comunita', residenze sanitarie assistenziali, e da ogni altra struttura sanitaria nonche' da privati, si propone di svolgere : - servizi, anche in forma integrata, di assistenza sanitaria, terapeutica, riabilitativa, tutelare, ausiliaria e sociale sia a domicilio oppure realizzata all'interno di strutture messe a disposizione da enti pubblici o privati e/o in luoghi di degenza pubblici e/o privati, precisandosi che, qualora richiesto da disposizioni di legge, detti servizi verranno svolti da professionisti iscritti ad appositi albi; - attivita' e servizi di prevenzione; - servizi domiciliari e/o di assistenza e/o di sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - strutture ambulatoriali, laboratori o di diagnosi strumentali, strutture che svolgono attivita' terapeutiche, cliniche e/o affini; - strutture sanitarie e strutture socio-sanitarie assistenziali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, residenze sanitarie assistenziali, residenze socio assistenziali, residenze protette, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, con carattere terapeutico ed animativi e finalizzati al miglioramento della qualita' della vita; - iniziative per la formazione professionale, per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale. Inoltre, la cooperativa potra': - gestire servizi di informazione, favorire, sviluppare e diffondere la formazione e l'aggiornamento dei soci, dipendenti e degli operatori in genere nei settori di intervento della cooperativa, attraverso l'organizzazione di specifiche iniziative (scuole, corsi, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari); - progettare e gestire corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, attraverso la realizzazione e accreditamento di attivita' formative sul territorio nazionale ed europeo, rivolto ai destinatari individuati nei diversi settori di intervento formativo; - realizzare e gestire centri di formazione professionale. 4. 3 a tal fine la cooperativa potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attivita' sopra descritte, nonche' concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre. Potra' aderire a consorzi o associarsi con altri organismi la cui azione possa tornare utile alla cooperativa. 4. 4 la cooperativa, inoltre, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, utili e opportune per il conseguimento dello scopo sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e/o societa' aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio, aderire a consorzi, anche con attivita' esterna, assumere e concedere prestiti, mutui, finanziamenti anche ipotecari, concedere garanzie in genere comprese fidejuissioni, avalli e garanzie reali anche quale terzo datore di ipoteca ed anche a favore di terzi e/o nell'interesse proprio e/o di terzi, stipulare contratti di conto corrente con facolta' di fido, emettere, scontare, girare e far protestare assegni e effetti cambiari, costruire, acquistare, vendere, permutare immobili e beni mobili registrati, stipulare contratti di leasing. 4. 5 la cooperativa potra' avvalersi di tutte le provvidenze nazionali, regionali e cee per la realizzazione dell'oggetto sociale, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo, per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della cooperativa. . 4. 6 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 7 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. . Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale 4. 8 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C.
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