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1. La societa' consortile non ha scopo di lucro. Essa ha scopo consortile, svolgendo la propria attivita' nell'interesse e per conto dei soci e dei terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del d. Lgs. 112/2017. Segnatamente, si propone principalmente, ancorche' non esclusivamente, in relazione all'interesse proprio e dei propri soci, di svolgere, promuovere e coordinare le attivita' degli enti soci nei settori di attivita' di seguito indicati, migliorandone le capacita' di realizzazione e perseguimento delle finalita' istituzionali e l'efficienza gestionale e predisponendo per esse occasioni di intervento e attivita'. La societa' consortile agisce sotto la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla in un quadro di stretta collaborazione con l'associazione italiana sclerosi multipla e la fondazione italiana sclerosi multipla con le quali condivide la medesima visione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonche' dell'articolo 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112, la societa' consortile esercita in via stabile e principale attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita'. 2. In particolare, la societa' consortile ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita' di impresa di carattere sociale di interesse generale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), k), m), p), q), u) e v) del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112, e segnatamente: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e s. M. I. , ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s. M. I. , e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e s. M. I. ; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s. M. I. (e la formazione continua in sanita'/ecm), nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione universitaria e post universitaria; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ivi compresa l'attivita' di organizzazione di ricerca a contratto -cro); - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; - organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 (del presente articolo 2 del d. Lgs. 112/2017); - alloggio sociale ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s. M. I. Nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. Con riferimento a dette attivita', la societa' consortile si propone in particolare la promozione delle pari opportunita', delle tematiche interculturali, di integrazione e di lotta alle discriminazioni, in un'ottica di sviluppo sostenibile sia sociale, che etico e ambientale, nel rispetto delle finalita' che ne hanno ispirato la costituzione con particolare riferimento al miglioramento della condizione di vita e inclusione delle persone con sclerosi multipla e patologie similari, dei loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, nonche' per persone con altro tipo di patologie e/o disabilita'. 3. Le attivita' di cui sopra devono essere esercitate dalla societa' consortile in via stabile e principale. Per attivita' principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti, la societa' consortile potra' svolgere anche attivita' secondarie e strumentali, direttamente connesse e accessorie (a quelle di interesse generale, istituzionali sopra indicate) secondo i criteri e i limiti definiti dal consiglio di amministrazione conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e potra' garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. 5. La societa' consortile potra' altresi' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, cosi' come assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' o imprese, qualora cio' sia necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale. 6. La societa', al solo fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, potra' altresi' fare raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa in conformita' alle linee guida adottate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. In nessun caso la societa' consortile potra' operare in contrasto con le finalita' dell'associazione italiana sclerosi multipla e della fondazione italiana sclerosi multipla o comunque in modalita' tali da pregiudicarne la loro operativita'. 7. La societa' e' tenuta a trasferire alla fondazione italiana sclerosi multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia pervenuto e che, per sua natura o in conformita' al titolo, sia destinato allo svolgimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attivita' di ricerca e studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie similari, nonche' sui temi ad essa correlati, ed e' altresi' tenuta a trasferire all'associazione italiana sclerosi multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia pervenuto e che, per sua natura o in conformita' al titolo, sia destinato alle attivita' di assistenza in favore delle persone con sclerosi multipla e patologie similari o, in ogni caso, destinato ad attivita' rientranti tra le finalita' istituzionali dell'associazione medesima. 8. La societa' puo' avvalersi dell'attivita' di volontariato purche' il numero dei volontari impiegati nell'attivita' dell'impresa non sia superiore a quello dei lavoratori. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all'attivita' svolta nonche' per la responsabilita' civile ai sensi di legge. Le attivita' di volontariato sono prestate a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attivita' di volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo: al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento dal consiglio di amministrazione e alla presenza di adeguata comunicazione giustificativa. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la societa' consortile. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Parole chiaveIl settore principale di Sclerosi Multipla Italia Società Consortile A R.l. - Impresa Sociale Ets Siglabile Sm Italia S. Cons. A R.l. - Impresa Sociale Ets è Servizi alle imprese, con particolare riferimento a Consulenza societaria. Il codice di attività ATECO 88 corrisponde a: ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE.
Sclerosi Multipla Italia Società Consortile A R.l. - Impresa Sociale Ets Siglabile Sm Italia S. Cons. A R.l. - Impresa Sociale Ets è registrata anche con le denominazioni: "SCLEROSI MULTIPLA ITALIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", "IMPRESA SOCIALE ETS", "SM ITALIA S. CONS. A R.L.", "SM ITALIA S. CONS. A R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS" e "SCLEROSI MULTIPLA ITALIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IMPRESA SOCIALE ETS".
In base alla tassonomia UE, Sclerosi Multipla Italia Società Consortile A R.l. - Impresa Sociale Ets Siglabile Sm Italia S. Cons. A R.l. - Impresa Sociale Ets è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 20.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.