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Scopo - oggetto art. 3) (scopo mutualistico) la cooperativa, secondo i principi della mutualita' e senza fini speculativi, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, si propone di perseguire finalita' di solidarieta' sociale e l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' diverse, cosi' come riportate al successivo art. 4, coerentemente anche a quanto disposto dalla legge della regione puglia n. 21/93. La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi della legge 142/2001. Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attivita' di cui al successivo articolo 4), mediante l'erogazione di servizi formativi, informativi, pedagogici ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Nello svolgimento dell'attivita' mutualistica la societa' deve rispettare il principio della parita' di trattamento. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano. Art. 4) (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attivita': 1. 1 - innovazioni e sperimentazioni di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed educativi per bambini da zero (0) a dodici (12) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai sei (6) ai quindici (15) anni; 1. 2 - gestione asili nido, scuole materne e scuole elementari; 1. 3 - servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla poverta' e alla violenza, nonche' di prevenzione dei rischi e del disagio; 1. 4 - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; 1. 5 - promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; 1. 6 - attivita' di formazione e consulenza; 1. 7 - animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali di parchi giochi, ludoteche; 1. 8 - attivita' ed interventi assistenziali, psicologici, sociali, sanitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso servizi informatici e telematici; 1. 9 - gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in ati, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (ue, stato, regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonche' di tutti i finanziamenti disposti dalla ue, da enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa si inibisce espressamente lo svolgimento di attivita' diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente. Potra' svolgere le sue attivita' in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
Parole chiaveIl codice 85.10.00 (ATECO) descrive l'attività come: Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie.
In base alla tassonomia UE, Scuola Materna Paritaria San Benedetto Società Cooperativa Sociale-Onlus- è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.