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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti, cosi' come previsto e disciplinato dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralita' di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 30 aprile 1999 n. 130. La societa' non potra' intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti se ciascuno operatore terzo che abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla societa' non abbia preventivamente dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della societa' non influira' negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della societa'. In conformita' alle disposizioni della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la societa' potra' compiere le operazioni finanziarie occorrenti per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini o necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale. La societa', inoltre, potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e/o per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e potra' compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attivita' finanziarie (ivi incluse crediti aventi caratteristiche simili a quelli gia' oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. La societa' potra' svolgere la propria attivita' sia in italia sia all'estero.
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