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Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521 c. C. , comma 3 n. 3, la societa', intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di perseguire l'interesse generale della comunita' per i fini di cui alla lettera a) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e conformemente alla legge n. 59/92. La cooperativa si ispira ai principi della solidarieta' e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficolta' fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. La cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella societa', in attivita' lavorative confacenti, ivi comprese le attivita' gestite nei propri centri. L'attivita' sara' necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni piu' adeguate alle capacita' ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitivita'. Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalita' sociali, economiche ed educative, affinche', attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignita' umana e sociale. La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualita', si propone di svolgere le seguenti attivita' di tipo a) della l. 381/91: - l'attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - l'attivita' di formazione professionale rivolta all'integrazione sociale di minori e soggetti a rischio o emarginati; - l'attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' sociale entro cui opera, ai fini di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione delle persone in stato di bisogno; - l'attivita' di promozione e di rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - la gestione di laboratori educativi ricreativi; - l'attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; - le strutture di accoglienza per le persone sopra indicate autosufficienti e non, nonche' i servizi integrati per residenze protette come dai punti sopra indicati; - gli studi e le ricerche sulla condizione sociale; - l'assistenza sociale e socio-sanitaria ed il relativo trasporto di assistiti; - l'assistenza sanitaria; - la beneficenza; - l'istruzione; - la formazione; - lo sport dilettantistico; - la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; - la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente; - la promozione della cultura e dell'arte; - la tutela dei diritti civili, - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - la gestione di case riposo e di case famiglia per anziani, per minori e per disabili; - la gestione dell'attivita' di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo d'intesa; - la gestione di ludoteche e di attivita' ricreative e sportive; - la realizzazione e la gestione di strutture per animali da affezione; - la fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di comunita' (scuole, mense aziendali, ospedali, cliniche, case di riposo, etc. ) - l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario; - l'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere nell'ambito dei servizi socio-sanitari; - la gestione di asili nido ed infantili; - il telesoccorso, la teleassistenza, e la telemetria; - la stipula di convenzioni con enti, con istituzioni, con universita' e con comunita' per servizi vari sempre connessi all'oggetto sociale di cui innanzi. Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia. Per la realizzazione delle attivita' sopra elencate saranno in ogni caso rispettate la seguente condizione: le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attivita' coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91. La cooperativa favorira', altresi', ogni inserimento in attivita' di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La cooperativa potra' altresi' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresi' convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente. Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa puo' acquistare e/o alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale. La societa' si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Potra', inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia ed in particolare della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 (in g. U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La societa' e' disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La societa' potra', nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attivita' anche con i terzi. E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attivita' diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle "onlus" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dal comma 1 lettere c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Parole chiaveSiddharta - Società Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limita Ta svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari. Il codice ATECO 87 corrisponde all'attività: SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE.
Siddharta - Società Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limita Ta è anche conosciuta con i nomi: "SIDDHARTA", "SOCIETA SIDDHARTA", "COOPERATIVA SIDDHARTA", "SOCIETA COOPERATIVA SIDDHARTA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIDDHARTA".
Siddharta - Società Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limita Ta appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 16.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.