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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo 3 (tre) dello statuto, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto : -la costituzione e la gestione di una comunita' alloggio/lavoro ed, in questo ambito, di una struttura di emergenza per i portatori di handicap del territorio, avvalendosi degli strumenti previsti dalle vigenti leggi in materia di invalidi civili; - l'obbligo di fornire le prestazioni accessorie ed idonee all'inserimento nella vita sociale, civile e lavorativa di persone con difficolta' psichiche e psicofisiche; -la promozione socio culturale; -la partecipazione di tutti i soci ai principi della mutualita', nonche' al conseguimento degli scopi sociali con particolare riferimento al recupero sociale e lavorativo dei giovani handicappati; -la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunita' ai problemi culturali e sociali, per i problemi dei portatori di handicap. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili dei consorzi territoriali. Potra' dare adesione ad altri organismi associativi-economici che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. La cooperativa potra' altresi' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci. Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, previsto all'articolo 6 (sei) dello statuto, considerati i requisiti e gli interessi dei soci si propone come oggetto: a) -di promuovere e realizzare iniziative sociali, culturali e turistiche sia per i propri soci che per le persone non associate. B) -di ricercare ogni possibilita' di inserimento delle persone colpite da handicap nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione e l'individuazione di posti di lavoro avvalendosi degli strumenti previsti dalle leggi in materia di invalidi civili e raggiungendo accordi particolari con aziende e forze sindacali; c) -di dotarsi di locali,mobilio e arredamento idonei all'alloggio; d) -di svolgere ogni altra attivita' che favorisca il recupero sociale, culturale e professionale di persone colpite da handicap; - attivita' produttive e commerciali con valenza educativa e terapeutica; - attivita' sportive e ricreative finalizzate all'integrazione sociale di soggetti emarginati; - attivita' di trasporto di cose e persone ed accompagnamento di soggetti con limitate capacita' motorie quali disabili, anziani, malati in genere, in proprio o per conto terzi; - attivita' di consulenza e formazione professionale per i propri soci e per altri soggetti, tramite l'organizzazione o la partecipazione in partnership a corsi formativi anche in collaborazione con enti pubblici e privati; - attivita' di sensibilizzazione, di ricerca e di progettazione per la promozione della cultura della domiciliarita' della deistituzionalizzazione, presso la comunita' locale per renderla piu' consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di supporto logistico, organizzativo e gestionale alle attivita' indicate quali per esempio: - la somministrazione di alimenti e bevande; - promozione, organizzazione e gestioni di attivita' di formazione per i propri soci e per altri soggetti, anche con il supporto di enti di formazione professionale volte ad accrescere la coscienza cooperativistica, a migliorare la qualita' degli interventi riabilitativi ed educativi, a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalita' di quanti partecipano alle attivita' della cooperativa; - promozione, organizzazione e consulenza di altre realta' cooperative che condividano progetti di sviluppo nell'ambito sociale e sanitario; - pubblicazione di libri, riviste, notiziari riguardanti studi, analisi, approfondimenti di carattere sanitario, sociale e divulgativo. Tutte le attivita' potranno essere svolte in proprio o per conto terzi. Solo come attivita' marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' partecipare a societa', enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi. La cooperativa potra' assumere in gestione aziende di terzi, aventi comunque attivita' affine o connessa alla propria; per il conseguimento degli scopi sociali potra' avvalersi della consulenza e prestazione d'opera delle figure professionali in ambito socio - sanitario - amministrativo che si rendessero di volta in volta necessarie con rapporto professionale regolato secondo le normative vigenti. Con deliberazione del consiglio di amministrazione, potra': - concedere avalli, fideiussioni, prestiti sia per proprio interesse che per interesse di terzi se appartenenti al movimento cooperativo; - assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili; - associarsi ad altre societa', societa' cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione; - assumere mutui, linee di credito e finanziamenti presso istituti bancari o assicurativi; - accettare erogazioni liberali, donazioni, legati, contributi in conto capitale e in conto esercizio provenienti da privati, enti giuridici, pubblici e privati; - autorizzare gli amministratori e i soci a costituirsi fideiussori con propri beni, per l'adempimento delle obbligazioni che eventualmente la cooperativa dovesse decidere di assumere presso istituti bancari e assicurativi. La cooperativa potra' costituire fondi per 1o sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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