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La societa' di mutuo soccorso e' retta esclusivamente dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e di lucro e ha per scopo la solidarieta' di mutuo soccorso in tutte le forme e modalita' consentite dalla legge e nel rispetto dei principi della mutualita', dello sviluppo della personalita' umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. La societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalita' stabilite dagli organi sociali. La societa' di mutuo soccorso si propone, in coerenza con quanto previsto della lg. N. 3818/1886 e dal d. Lgs. N. 117/2017 (codice del terzo settore) di: a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualita' ed i legami di solidarieta' fra i soci nonche' fra questi ultimi ed altri cittadini; b) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonche' potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge; c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di infortunio, invalidita' e malattia; d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari; e) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti; f) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari; g) svolgere anche altre attivita' secondarie e strumentali nei limiti e con le modalita' previste dal d. Lgs. N. 117/2017 (codice del terzo settore) e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente ivi compresa la possibilita' di svolgere l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo sara' possibile: - stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; - aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, societa' ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purche' in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e dal d. Lgs. N. 117/2017; - effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi societari. I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonche' con le altre societa' di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della lg. N. 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione o da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalita' di erogazione delle prestazioni da parte della societa', cosi' come il versamento dei relativi contributi.
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