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Art. 2 scopi e finalita'. L'associazione ha tra i suoi scopi principali quello di diffondere la conoscenza della musica e della cultura in generale, migliorando e favorendo la crescita intellettuale, sociale e culturale delle persone, senza distinzioni religiose, razziali, sociali o economiche. Intende inoltre favorire la socializzazione fra le persone attraverso la musica ed altre attivita' culturali, formative, aggregative ed artistiche in genere. Essa e apartitica,aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. Art. 3 attivita'. 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettivita' che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del codice, si di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformita' alle norme particolai che ne disciplinano l'esercizio, una o piu' attivita' di interesse generale scelte fra le seguenti categorie: categorie facenti riferimento alle lettere d,g,i,l del d. Lgs n 117/2017. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere: attivita' musicali, formative, creative, ricreative ed artistiche; corsi musicali, teatrali, di danza e di cinematografia, sound engineer, lgjting, recording, computer music, computer graphics, etc, sia di tipo individuale che collettivo; laboratori di musica d'insieme, laboratori teatrali, di danza e di espressioni artistiche in genere; masterclass, seminari, concerti ed esibizioni, corsi di formazione, rappresentazioni teatrali; proiezioni, festival, incontri, dibattiti, scambi culturali sia nazionali che internazionali; collaborazioni con amministrazioni pubbliche, scuole, conservatori, accademie, enti pubblici, enti privati, associazioni, enti no profit, cooperative, etc; gestione di spazi e luoghi pubblici; organizzazione viaggi di istruzione, partecipazione a mostre e fiere del settore, eventi e momenti di aggregazione; servizi alla persona destinati sia ai propri soci e loro familiari, che a terzi, volti al miglioramento sociale e culturale delle persone, sia individualemente che collettivamente; realizzazione di progetti editoriali, sia in forma cartace che mediante l'utilizzo della nuove tecnologie, progetti discografici e video; sviluppo e sosteno al volontariato; 1 bis. L'associazione, inoltre, puo' esercitare attivita' diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attivita' di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del codice. La loro individuazione potra' essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata in assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attivita' diverse, il cd dovra' attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del codice; 2. Le attivita' di cui al/ai comma/commi prededente/i sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati; 3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attivita' soltano le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione dei soci dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; 4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 469 del dpr n 445/2000, purche' non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del codice; 5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria; 6. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del codice; 7. L'associazione puo' avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articiolo 17, comma 5 del codice, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale ed al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 85.59.20 corrisponde a: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
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