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Studio Brancale S.t.p. A R.l.

Sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 46, 85059, Viggiano (PZ)
P.IVA: 02157070760
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Descrizione di Studio Brancale S.t.p. A R.l.

La societa' ha quale oggetto sociale l'esercizio in via esclusiva delle attivita' professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, quali previste dall'art. 1 del d. Lgs. 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni, nonche' tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale, ai sensi dell'art. 1 della l. 12/1979 e successive eventuali integrazioni. In particolare, l'oggetto sociale prevede l'esercizio delle seguenti attivita': a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. G) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; h) le valutazioni di azienda; i) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; j) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; k) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; l) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile; m) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; n) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; o) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3quater, del medesimo decreto; p) l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; q) l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; r) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; s) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; t) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; u) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali; v) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; w) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali; x) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409 bis del codice civile; y) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo stato, regioni, province, comuni ed enti da essi controllati o partecipati; z) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; aa) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411 . L'elencazione di cui sopra non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi. La societa' potra', altresi', esercitare attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'esercizio dell'attivita' professionale. La societa' ha inoltre la possibilita' di esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie comunque non nei confronti del pubblico, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale purche' strumentali all'attivita' professionale. Le attivita' della societa' saranno eseguite esclusivamente dal socio professionista, nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla societa', il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di professionisti ausiliari in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi affidati e, in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 3 bis - l'attivita' professionale della societa' dovra' essere eseguita da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi da effettuare. L'attivita' professionale suddetta sara' esercitata nel rispetto e con l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo. Nell'esecuzione del proprio incarico il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita' caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Possono assumere la qualifica di soci i professionisti iscritti presso gli ordini professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili e revisori legali. Possono altresi' essere ammessi, soltanto per prestazioni tecniche o per finalita' di investimento, soci non professionisti, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione nell'ordine professionale in cui la societa' e' iscritta, non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34 o dalla normativa per tempo vigente. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci. Le prestazioni professionali richieste alla societa', dovranno essere eseguite solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Al primo contatto da parte dell'utente, la designazione del socio professionista dovra' essere compiuta per iscritto dall'utente stesso e in mancanza di tale designazione, il nominativo dovra' essere previamente comunicato per iscritto all'utente. Al fine della scelta di cui sopra, la societa' consegnera' al cliente l'elenco dei soci professionisti con l'indicazione dei titoli e qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' di investimento. La societa' dovra' dotarsi prima dell'inizio della sua attivita', di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti, dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La partecipazione alla societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altre societa' tra professionisti. I soci possono svolgere un'attivita' per conto proprio unicamente previo parere favorevole dell'organo amministrativo che ne fissera' durata e termine. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate.

Parole chiave
Norma giuridica Contabilità Tecnologia Certificato Documento Informazione Investimento Ordine professionale Patrimonio Tributo

Settore di Attività

Studio Brancale S.t.p. A R.l. opera nel settore Servizi alle imprese, specializzandosi in Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. Il codice 69.20.11 (ATECO) descrive l'attività come: Servizi forniti da commercialisti.

Denominazioni Registrate

L'azienda Studio Brancale S.t.p. A R.l. utilizza anche i nomi: "STUDIO BRANCALE S.T.P. SRL", "STUDIO BRANCALE S.T.P." e "STUDIO BRANCALE S.T.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Classificazione per Dimensione

Secondo la classificazione europea delle imprese, Studio Brancale S.t.p. A R.l. rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.

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Domande frequenti su Studio Brancale S.t.p. A R.l.

Qual è il numero di dipendenti di Studio Brancale S.t.p. A R.l. ?
L'organico di Studio Brancale S.t.p. A R.l. conta 6 dipendenti.
Qual è il numero IVA di Studio Brancale S.t.p. A R.l. ?
Il codice IVA di Studio Brancale S.t.p. A R.l. è 02157070760.
Da quando esiste Studio Brancale S.t.p. A R.l. ?
Studio Brancale S.t.p. A R.l. svolge la propria attività da 3 anni.
Qual è il fatturato annuo di Studio Brancale S.t.p. A R.l. ?
Il volume d'affari di Studio Brancale S.t.p. A R.l. è pari a 37.0 K €.
Qual è l'indirizzo di Studio Brancale S.t.p. A R.l. ?
La sede legale di Studio Brancale S.t.p. A R.l. si trova in Via Giuseppe Di Vittorio, 46, 85059, Viggiano (PZ).
Come sono i ricavi di Studio Brancale S.t.p. A R.l. negli ultimi anni ?
L'andamento dei ricavi di Studio Brancale S.t.p. A R.l. risulta in aumento.
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