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La societa' ha per oggetto esclusivo l' esercizio dell' attivita' professionale odontoiatrica. La societa' potra' svolgere attivita' tecniche complementari o strumentali all' attivita' professionale o fornire servizi accessori che consentano o facilitino il relativo esercizio. La societa', nel pieno rispetto delle normative inderogabili, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali o finanziarie, mobiliari o immobiliari necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, compresa l' assunzione di partecipazioni anche azionarie in altri enti, organismi o societa' aventi scopi affini o complementari. L' esercizio dell' attivita' professionale della societa' puo' essere svolto esclusivamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l' esecuzione degli incarichi. La societa' puo' avvalersi di prestazioni di terzi in misura non prevalente, salvo il rispetto di quanto previsto nell' esercizio dell' attivita' professionale. L' incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l' esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l' esercizio della prestazione professionale richiesta. Nell' esecuzione dell' incarico professionale ricevuto il socio professionista puo' avvalersi sotto la propria direzione e responsabilita' della collaborazione di ausiliari. La societa' e' obbligata ai sensi dell' art. 10 comma 4 della legge 183/ 2011 a stipulare idonea copertura assicurativa per i singoli professionisti, prima di assumere qualsiasi incarico professionale. I soci professionisti devono rispettare le norme deontologiche dell' ordine di appartenenza. Possono essere soci professionisti esclusivamente soggetti iscritti all' ordine professionale dei medici e degli odontoiatri in possesso del titolo di studio abilitante. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza nella misura di 2/ 3 dei soci professionisti nel termine di 6 mesi. Ciascun socio professionista puo' partecipare ad una sola societa' tra professionisti
Parole chiaveIl codice ATECO 86.23.00 corrisponde all'attività: Attività odontoiatriche.
Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.