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La societa' ha per oggetto esclusivo le attivita' professionali che formano oggetto della professione di perito industriale ai sensi dell'articolo 16 del r . D. 275/1929 e del d. P. R. 5 giugno 2001 n. 328 e successive modifiche. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. L'esercizio dell'attivita' professionale consegue esclusivamente attraverso i soci i quali, nel rispetto e nei limiti della vigente normativa e, in particolare, di quanto disposto dal decreto interministeriale n. 34/2013 potranno avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti per l'esecuzione dell'incarico ricevuto. La societa' inoltre, in via strumentale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e di locazioni di immobili, ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, sempreche' queste non prevalgano sull'oggetto sociale e conseguano in via strumentale allo stesso. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata o riservata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi del t. U. B. , del t. U. F. E della delibera c. I. C. R. Del 19 luglio 2005. L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' e' eseguito solo dai soci i quali possiedono i requisiti per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta nel rispetto degli obblighi informativi previsti dal decreto interministeriale n. 34/2013. La designazione del socio professionista e' effettuata secondo i seguenti criteri e modalita' di cui la societa', ai sensi dell'articolo 4 del d. M. 34/2013, informa il cliente: - in via prioritaria dal cliente; - in mancanza di questa, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; il tutto nel rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 3 e seguenti del decreto ministeriale del 8 febbraio 2013 n. 34. Il socio professionista unico e' obbligato al rispetto del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' stessa e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine in cui e' iscritta. Al socio professionista puo' essere opposto nei confronti degli altri soci il segreto professionale per le attivita' a questi affidate. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, la societa' stipula una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale, per un congruo ammontare.
Parole chiaveStudio Schwarz Srl Società Tra Professionisti Con Socio Unico opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle imprese, con specializzazione in Consulenza societaria. Il settore di attività (codice ATECO 74.90.91) è: Attività tecniche svolte da periti industriali.
Studio Schwarz Srl Società Tra Professionisti Con Socio Unico opera anche con i nomi: "STUDIO SCHWARZ SRL", "STUDIO SCHWARZ", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "STUDIO SCHWARZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".