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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la societa' ha per oggetto l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e cioe': a) la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento degli animali, intendendosi per tali attivita' quelle dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; b) le attivita' connesse a quelle agricole e cioe' quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui sub a); c) le attivita' connesse a quelle agricole e dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, di cui sub a); d) attivita' connesse a quelle agricole e dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite per legge, il tutto in stretta connessione con l'attivita' agricola di cui sub a). In particolare nell'ambito di quanto sopra la cooperativa potra' esercitare: - l'esercizio di allevamento animali ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; - la produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione industriale e semi industriale, surgelazione ed alienazione di prodotti agricoli e di quanto ottenuto dall'allevamento degli animali; - l'acquisto di attrezzi, impiantistica e macchine agricole e industriali, piante, sementi, bestiame, prodotti fitosanitari e quant'altro necessario per l'agricoltura, da impiegare nelle proprie aziende o per cedere ai soci; - l'assunzione da enti pubblici e privati di lavori di bonifica, irrigazione, scavo ed altri attinenti all'agricoltura, - l'esecuzione per conto proprio, dei soci o di terzi, con macchine ed attrezzi propri e/o noleggiati, di lavori di arature, scasso, semina, trebbiatura, mietitrebbiatura, erpicatura, sfogliatura e piu' in generale di qualsiasi altro lavoro agricolo; - l'acquisto, l'assunzione in concessione, l'affitto e comunque l'occupazione con le forme e secondo le modalita', termini e condizioni previsti dalla normativa vigente o da quella da emanarsi, di terre incolte e comunque coltivabili, e di azienda agraria da gestire a condizione unitaria o divisa con direzione tecnica unica, predisponendo le relative pratiche per usufruire dei benefici di legge, comprese le possibilita' offerte dall'"istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ismea -", gia' cassa per la formazione della proprieta' contadina; - l'acquisto d terreni per migliorarne le colture e ripartirli in proprieta' o in affitto ai propri soci; - la coltivazione direttamente a mezzo dei propri soci e, occorrendo, a mezzo di terzi, di terreni comunque avuti da coltivare, sotto quelle forme che si riterranno piu' opportune, - lo studio di ogni mezzo di perfezionamento agrario con la istituzione di campi sperimentali,scuole, vivai e simili favorendo, con ogni mezzo idoneo, il progresso e l'incremento dell'agricoltura; - la divulgazione, con conferenze ed aiuti di ogni genere, di nuovi perfezionamenti agricoli, facilitando le condizioni materiali e morali della terra, tutelandone gli interessi singoli e collettivi, costruendo case coloniche e rurali, gestendo spacci e tutte le iniziative atte od attenere il benessere dei soci e che siano necessarie ed utili per conseguire gli scopi sociali, - l'esercizio, in generale, di tutte le attivita' connesse con l'agricoltura ivi compresa l'attivita' di agriturismo; - l'attuazione degli organismi di difesa attiva e passiva di produzione intensiva, con particolare a quelle viticole, orticole, frutticole, olivicole e cerealicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, ai sensi della legge del 25 maggio l97o n. 364; - l'organizzazione della difesa delle colture e quindi della lotta fitopatologica ai sensi dell'art. 7 della legge 27 ottobre l966 n. 9l0 e successive modificazioni ed integrazioni, anche di leggi regionali, nonche' le altre attivita' fitosanitarie previste dalla legge e da altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia o da altre leggi nazionali, regionali ed anche della "u. E. "; - l'organo amministrativo della cooperativa, qualora sia necessario integrare le operazioni colturali ricorrenti, per tutti i fondi o parte di essi, comunque gestiti o condotti, con le operazioni ricorrenti mediante trattamenti contro parassiti, siano essi animali o vegetali, deve procedere con anticipazioni poste in essere dalla societa' cooperativa dell'acquisto di tutto quanto sara' necessario per il raggiungimento di tale scopo, anche con l'acquisto di macchinari che, per specifica costruzione risultassero idonei. Le relative spese saranno rimborsate dai soci nella misura che andra' a stabilire l'organo amministrativo in relazione al quantitativo dei trattamenti dei prodotti usati; - l'assunzione di ogni altra iniziativa attinente all'agricoltura che possa essere vantaggiosa per i soci, usufruendo di tutte le disposizioni legislative, emanate o da emanare dallo stato italiano, dalla regione, dalla u. E. , da altri enti pubblici e privati; - la distribuzione ai soci, del ricavato delle vendite, in proporzione alla quantita' e alla qualita' dei prodotti conferiti e quale remunerazione dei medesimi, al netto delle spese e degli oneri di lavorazione, di ammortamento, di gestione delle riserve e delle esigenze funzionali della societa', come risulta dal bilancio di esercizio; - la cooperativa per soddisfare le esigenze degli associati fornisce assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per tutte le produzioni nelle diverse fasi colturali, provvedendo ad effettuare la raccolta con proprio personale presso tutte le aziende per quelle specie e/o varieta' per le quali si adotta il confezionamento, anche parziale, in pieno campo, oppure per sopperire ad eventuali difficolta' dei soci nel reperimento di manodopera specializzata. L'intervento viene praticato allo scopo di evitare perdite qualitative ed organolettiche che potrebbero compromettere la valorizzazione delle produzioni; - l'esercizio del credito agrario in forma diretta e quale intermediaria di istituti di credito autorizzati, in ordine sia alla conduzione delle loro aziende che alle anticipazioni dei prodotti conferiti. La societa' cooperativa potra' promuovere lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti. E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche': 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali e consorzi che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopo sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 2) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. La societa' non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. La societa' svolgera' le proprie attivita' volendosi avvalere di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali ed economiche previste dalla vigente normativa anche comunitaria o da normativa che in futuro dovesse essere emanata anche in ambito comunitario. La cooperativa, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali potra' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; costituire, altresi', fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio l992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.
Parole chiaveTorrebiancalleva - Società Cooperativa Agricola opera nel settore Allevamento, specializzandosi in Latte crudo. Secondo lo standard ATECO, il codice 01.41.00 corrisponde a: Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo.
L'azienda Torrebiancalleva - Società Cooperativa Agricola utilizza anche i nomi: "TORREBIANCALLEVA", "SOCIETA TORREBIANCALLEVA", "COOPERATIVA TORREBIANCALLEVA", "SOCIETA COOPERATIVA TORREBIANCALLEVA" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TORREBIANCALLEVA".
Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.