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2. 1. La societa' ha per oggetto l'attivita' di assunzione di partecipazioni in altre societa' e/o enti costituiti o costituendi sia in italia che all'estero. 2. 2. Essa potra' inoltre prestare alle societa' del gruppo, come di seguito definite, i seguenti servizi: (a) servizi di natura organizzativa, amministrativa, commerciale e gestionale; (b) servizi di studio, ricerca, sviluppo, industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprieta' industriale e intellettuale; (c) servizi di produzione e commercializzazione di beni e/o servizi; (d) servizi informatici o di gestione di sistemi informatici; (e) servizi informativi e di logistica; (f) servizi di coordinamento nell'acquisto di materie prime, prodotti e servizi; (g) servizi di tesoreria e di finanziamento, nella misura in cui non costituiscano attivita' esercitate nei confronti del pubblico o comunque riservate esclusivamente a banche o intermediari finanziari. 2. 3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' effettuare operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari; potra' inoltre compiere direttamente o indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attivita' ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l'esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, ogni altra operazione od attivita' consentita di qualsiasi natura, purche' accessoria, complementare, strumentale o comunque connessa all'attivita' che ne costituisce l'oggetto sociale. 2. 4. La societa' potra' infine compiere attivita' finanziarie e quindi prestare garanzie anche reali nell'interesse proprio e di terzi, purche' strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico o tali da costituire attivita' esclusivamente riservate a banche, intermediari finanziari o imprese d'investimento. 2. 5. Per societa' del gruppo ai fini del presente articolo s'intendono tutte le societa', direttamente o indirettamente, controllate o partecipate dalla societa', le societa' che controllano la societa' o ne detengono partecipazioni e le societa' che sono controllate o partecipate dalla medesima societa' che controlla o detiene partecipazioni nella societa'. Ai fini della definizione di controllo per il presente articolo viene fatto espresso rinvio alla nozione prevista dall'art. 23 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
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