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Art. 3 scopo mutualistico lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, e con finalita' solidaristiche tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni possibili rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi presenti e futuri. La cooperativa si propone come scopo sociale quello di fare acquisire ai soci il diritto di godimento di alloggi a proprieta' indivisa, ovvero la disponibilita' temporanea di alloggi ovvero la proprieta' individuale, anche avvalendosi della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e di tipo economico popolare ed in conformita' alla normativa vigente, nonche' partecipando alle attivita' di programmazione urbanistica. La cooperativa potra' destinare l'assegnazione di abitazioni a particolari categorie di soci che presentano bisogni e condizioni meritevoli di tutele. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa, al solo fine di favorire il raggiungimento dello scopo sociale, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci e stipulare contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo con soggetti terzi non soci, persone fisiche ovvero giuridiche, negoziandone i relativi canoni e condizioni. Rispetto ai rapporti mutualistici, la cooperativa rispetta il principio della parita' di trattamento. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano ed aderisce pertanto alla lega nazionale delle cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici, territoriali, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su delibera del consiglio d'amministrazione aderisce alla associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue; potra' inoltre aderire, su delibera del consiglio d'amministrazione, ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Art. 4 oggetto sociale al fine di offrire ai soci un'abitazione conforme alle loro esigenze, la cooperativa ha per oggetto l'acquisizione di immobili abitativi, da realizzarsi ex novo, ovvero recuperati o comunque in qualsiasi forma acquisiti, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, connessi all'oggetto sociale principale e comunque riconducibili all'attivita' caratteristica della stessa cooperativa. L'allocazione delle abitazioni potra' avvenire attraverso l'assegnazione ai soci in godimento ovvero il trasferimento della proprieta' ovvero ancora con la stipulazione di contratti di locazione anche con patto di futura vendita ed, in generale, con ogni forma idonea a fare conseguire al socio la disponibilita' dell'abitazione. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale, la societa' puo' compiere tutte le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, contratti, rapporti ed apporti, previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare la cooperativa puo', con delibera del consiglio di amministrazione: a) acquisire a qualsiasi titolo aree ed immobili, anche a mezzo di permute; b) costruire immobili ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione o riqualificazione di immobili o di aree urbanizzate; c) provvedere all'amministrazione condominiale dei propri immobili; d) la cooperativa potra', in via strumentale all'oggetto principale, costruire alloggi da riservare alla locazione a termine o prolungata, da cedere con patti di futura vendita o nelle modalita' piu' consone a conseguire, nelle diverse condizioni, lo scopo mutualistico; e) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziare finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari, in conformita' alle disposizioni di legge vigenti. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa puo' compiere tutti gli atti, le operazioni e stipulare tutti i contratti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti, previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. Potra' costituire societa' ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ad associazioni a scopo di stabile investimento. La cooperativa potra' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, anche in forma consortile, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. La societa' potra' intraprendere iniziative di partenariato con altri soggetti per promuovere e partecipare ad iniziative in campo residenziale anche in ambito europeo. La cooperativa potra' promuovere e/o gestire direttamente o in convenzione con altre societa', iniziative ricreative e culturali rivolte ai propri soci ed utili a diffondere ed a rafforzare i principi del reciproco aiuto ed i legami di solidarieta'.
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