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La societa' ha per oggetto esclusivo l'acquisto a titolo oneroso da banche e mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, di: (i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina; nonche' la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche, nell'ambito di una o piu' operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione,. La societa' svolgera' le attivita' sopra indicate secondo i termini, le modalita' e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione. In conformita' alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla societa' e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la societa' partecipi, a beneficio dei quali la societa' abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la societa' puo', inoltre, compiere le operazioni accessorie finalizzate esclusivamente alla prestazione delle garanzie ed al buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale nonche', nei casi in cui cio' sia consentito dalla normativa in materia e con le modalita' e nei limiti da detta normativa previsti, compiere operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e per il pagamento dei costi dell'operazione. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, e con le modalita' e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, la societa' potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresi' ogni altra attivita' consentita dall'art. 7-bis della legge 130/1999 e della relativa normativa di attuazione.
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