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Le attivita' che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: a) la realizzazione di una o piu' operazioni di finanziamento ovvero di cartolarizzazione, volte all'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti, sia futuri, sia singoli, che in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, ai sensi e per gli effetti della legge 130/1999, e successive modifiche ed integrazioni; b) la realizzazione di operazioni di finanziamento ovvero cartolarizzazione anche per l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque i titoli rappresentativi del capitale sociale di societa' private ovvero pubbliche, nonche'' dei titoli ibridi e convertibili di tale specie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1-bis della legge 130/199 e successive modifiche o integrazioni; c) la concessione di finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 (due) milioni di euro, direttamente o per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c) legge 130/1999; b) che i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) che la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della banca d'italia; d) l'acquisto, con le modalita' previste nei punti che precedono, di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in italia ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio appositamente costituita ai sensi della legge 130/199, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto. Inoltre la societa' in questa ipotesi potra' concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle norme previste dalla legge sopra richiamata. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, la societa' puo' acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della legge 130/1999, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; e) la costituzione di una o piu' societa' veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione o di finanziamento, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti potra' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del d. Lgs. 385/1993 (testo unico bancario), nonche'' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente ad oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalita' si applicano alle cessioni che, unitamente ai beni oggetto della locazione finanziaria, abbiano ad oggetto i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti. La societa' veicolo d'appoggio deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e/o finanziamento destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge 130/199, ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 art. 7 della legge n. 130/1999. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' e sono assimilate, agli effetti della legge 130/1999 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e/o finanziamenti al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche'' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui alla presente lettera e), costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 130/1999. Nei limiti di quanto sia strettamente funzionale alla realizzazione dell'oggetto e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 130/1999 ed alle norme dalla medesima richiamate, la societa' puo' compiere tutte le operazioni ed atti che saranno reputati necessari o utili per la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione e la gestione dei crediti acquistati, compreso il reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati e non immediatamente impiegati al soddisfacimento dei diritti derivanti dai crediti medesimi. Alla societa' e' inibito l'esercizio di attivita' diverse da quelle suindicate o riservate a soggetti iscritti in albi, elenchi o registri, per i quali la societa' non abbia l'iscrizione o non possa conseguirla.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 64.99.40 corrisponde a: Attività delle società veicolo.
Il capitale sociale risulta essere di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.