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L' associazione esercita in via esclusiva o principale di una o piu' attivita' d' interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale indipendentemente dalla iscrizione ad associato. L' attivita' che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attivita' di volontariato degli associati e' da ricondurre, secondo l' art. 5 del d. Lgs. 117/2017, a quelle di cui alle lettere a),b) et c) del suddetto art. 5 e precisamente: il trasporto degli infermi ed emodializzati, anche mediante ambulanze, dalla pubblica via e dalle private abitazioni agli ospedali od ai posti di pronto soccorso o luoghi di cura e viceversa o altri ospedali nonche' svolgere ogni altra attivita' connessa o affine a quelle sovraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzioalimediante la realizzazione delle seguenti azioni: - assistenza agli anziani non autosufficienti, in condizione di disagio economico; - assistenza ai soggetti tossico dipendenti; - assistenza ai soggetti alcolisti ed indigenti; - tutela dei minori abbandonati, orfani o in situazione di disadattamento o devianza; - assistenza profughi, immigrati non abbienti; - assistenza di soggetti svantaggiati di collettivita' estere limitatamente agli aiuti umanitari; - assistenza disabili fisici e pischici affetti da malattie croniche nelle loro abitazioni. L' associazione puo', inoltre, realizzare attivita' di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformita' alle disposizioni contenute nell' art. 7 d. Lgs. 117/2017. L' associazione puo' esercitare attivita' diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attivita' di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 6 del d. Lgs. 117/2017. La loro individuazione puo' essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata in assemblea soci. Nel caso in cui l' associazione eserciti attivita' diverse il consiglio direttivo dovra' testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell' art. 13 comma 6 d. Lgs, 117/2017. Nell' ambito della sua attivita' l' associazione si prefigge di : - individuare garanti strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli di intervento; - patrocinare ed organizzare convegni e congressi; - sollecitare la collaborazione e l' intervento di autorita', enti, istituzioni, societa' e privati cittadini; - incoraggiare e favorire la preparazione di personale specializzato nell' ambito della ricerca, della cura e dell' assistenza sanitaria e medica; - fornire e richiedere aiuti per interventi, trattamenti degenze e trasporto di infermi in italia e all' estero; - mantenere uno stretto raccordo con le altre associazioni affini a livello italiano, europeo ed internazionale; - favorire un' ampia diffusione delle informazioni esistenti; - porre in essere ogni ulteriore attivita' finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. Per lo svolgimento delle attivita' e per il raggiungimento delle finalita' e degli scopi statutari l' associazione puo' stipulare convenzioni con il comune e con altri enti e/o associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi, potra', inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalita'. L' associazione puo' pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attivita', ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalita'. Le attivita' principali o quelle ad esse direttamente connesse sono svolte dall' associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L' attivita' degli aderenti non puo' essere retribuita in alcun modo nemmenoda eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall' associazione le spese vive effettivamente sostenute per l' attivita' prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo o secondo quanto disciplinato dall' art. 17 d. Lgs. 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con l' associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l' associazione di cui fa parte e' incompatibile con la qualita' di socio.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 86.90.42 corrisponde a: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.