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L'associazione e' apartitica e si atterra' ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche sociali. L'associazione e' costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attivita' di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati. Essa intende operare nei settori di interesse generale definiti dall'art. 5 del d. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; all'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si propone in via esclusiva il perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale come di seguito dettagliatamente riportate: 1) operare concretamente, nel campo dell'assistenza e del salvataggio in occasioni di calamita', incidenti, infortuni anche in manifestazioni pubbliche e private; 2) trasporto di malati o feriti dai luoghi di cura e viceversa e la prestazione dei primi soccorsi. 3) gestione di servizi sanitari specialistici, socio-sanitari. L'associazione puo' svolgere attivita' diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attivita' diverse che l'associazione potra' svolgere e' l'organo di amministrazione. Tutte le attivita' sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati. L'associazione puo' avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrera' nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'associazione puo' altresi' svolgere attivita' di raccolta fondi al fine di finanziare le attivita' di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. L'associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attivita'. I volontari che svolgono attivita' di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
Parole chiaveIl codice 86.90.42 (ATECO) descrive l'attività come: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.