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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto - l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto di terzi, a favore di singoli e della collettivita' nonche' di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in eta' lavorativa, quali: a) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; b) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attivita' sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficolta'; c) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attivita' di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi; d) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attivita' culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno; e) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno; f) la gestione di attivita' complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in italia, di minori stranieri non accompagnati; g) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; le stipula di contratti e convenzioni con le relative amministrazioni. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01 . 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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