Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Virtus Coop Società Cooperativa…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, ispirandosi ai principi di solidarieta' sociale e di mutualita', ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso, in particolare, la gestione di servizi sanitari, socio - sanitari ed educativi. La finalita' della societa' e' quella di operare a favore delle fasce sociali piu' deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o comunque dei cittadini in genere, avendo quali obiettivi: 1) - la realizzazione di servizi per bambini; 2) - la realizzazione di servizi per adolescenti e giovani; 3) - la realizzazione di servizi per anziani; 4) - la realizzazione di servizi per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati; a titolo esemplificativo la cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': 1) - gestione di asili e di scuole di ogni ordine e grado, anche con fornitura di servizi di ristorazione e mensa; 2) - gestione di spazi aperti per bambini; 3) - gestione di spazi per adolescenti; 4) - attivita' socio - educative ed assistenziali sul territorio; 5) - attivita' di animazione sia invernale che estiva, attivita' didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo; 6) - gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale; 7) - servizi di assistenza ai bambini in qualunque ambito ed in particolare sugli scuola-bus; 8) - servizi di assistenza agli anziani, anche in forma domiciliare; 9) - servizi di assistenza per portatori di handicap; 10) - attivita' di sostegno scolastico; 11) - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuata tanto presso le famiglie, quanto presso le strutture di accoglienza; 12) gestione di strutture sanitarie di ogni genere, di case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni, centri polivalenti, comunita' alloggio e alloggi autonomi; 13) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 14) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; 15) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del d. Lgs. 112 del 2017. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalita', la cooperativa potra' inoltre: 1) partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e private e stipulare convenzioni; 2) gestire sempre in appalto o in convenzione servizi di trasporto di anziani, bambini, portatori di handicap o cittadini in stato di bisogno e servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici, ex i. P. A. B. E privati anche presso strutture degli stessi. Puo' altresi', gestire in convenzione con enti pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria; 3) svolgere qualunque altra attivita' connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo: a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unita' immobiliari e qualunque altro mobile ed immobile; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e societa', specie se svolgono attivita' analoghe e comunque connesse all'attivita' sociale. La cooperativa potra' anche aderire a consorzi di cooperative sociali in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Le attivita' di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realta' di volontariato. La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualita' e solidarieta' tipici della cooperazione sociale, diverse attivita' finalizzate alla promozione culturale e professionale di artisti o tecnici teatrali. La cooperativa puo' inoltre: - svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attivita' commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. Se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attivita' gia' elencate in precedenza; - raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; - compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potra' assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in societa' cooperative, per azioni, a responsabilita' limitata e partecipare alla loro attivita', dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attivita' finanziaria potra' essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sara' rivolta al pubblico; essa avverra' comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Tutte le attivita' di cui sopra devono comunque mantenere un carattere strettamente secondario e strumentale rispetto all'attivita' principale di interesse generale svolta dalla cooperativa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. Il consiglio di amministrazione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente statuto documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attivita' nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, e piu' in generale nell'ambito dei rapporti interni alla cooperativa, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie c. C. , la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, viene considerata di diritto cooperativa a mutualita' prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c. C.
Parole chiaveVirtus Coop Società Cooperativa Sociale - Ente Del Terzo Settore è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari e di assistenza sociale. Secondo la classificazione ATECO, il codice 88.91.00 indica: Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.
Virtus Coop Società Cooperativa Sociale - Ente Del Terzo Settore opera anche con i nomi: "VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", "VIRTUS", "SOCIETA VIRTUS", "COOPERATIVA VIRTUS", "ENTE DEL TERZO SETTORE", "SOCIETA COOPERATIVA VIRTUS", "SOCIETA ENTE DEL TERZO SETTORE", "COOPERATIVA ENTE DEL TERZO SETTORE", "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIRTUS" e "SOCIETA COOPERATIVA ENTE DEL TERZO SETTORE".
In base alla dimensione, Virtus Coop Società Cooperativa Sociale - Ente Del Terzo Settore è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.