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Il consorzio non ha fine di lucro. Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire attraverso la gestione dell'impresa sociale, e': 1) agevolare l'accesso al credito alle imprese socie, assistendole al fine di stimolarne lo sviluppo, l'ammodernamento e la trasformazione, nel quadro del potenziamento del sistema economico; e' retto e disciplinato dai principi della mutualita'. Il confidi ha per oggetto prevalente, in conformita' alle vigenti norme di legge, l'attivita' di prestazione di garanzie collettive dei fidi (- di cui all'art. 13 del d. L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni -) e delle attivita' connesse e strumentali alla garanzia per favorire la conces-sione di finanziamenti alle imprese socie da parte di aziende ed istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di concessione di crediti, di imprese e di enti pa-rabancari. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il confidi potra' svolgere attivita' connesse e/o strumentali alle attivita' sopra elencate, nei limiti ed ai sensi delle vigenti normative, esercitando tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, nonche' potra' svolgere l'attivita' di informazione, consu-lenza ed assistenza finanziaria. Il confidi, previa iscrizione nell'albo unico previsto dall'art. 106 del t. U. B. , o negli eventuali altri albi o regi-stri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, potra' svolgere: a) prevalentemente a favore dei soci anche le seguenti attivita': - prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato; - gestione dei fondi pubblici di agevolazioni, art. 47 comma 2 t. U. B. ; - stipulazione, ai sensi dell'art. 47 comma 3 t. U. B. , di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione; - rilasciare garanzia a valere sui fondi antiusura di cui all'art. 15 legge 7. 3. 1996 n. 108; - prestazione di garanzie per conto di enti pubblici in generale, enti locali, enti di diritto pubblico. B) in via residuale e nei limiti massimi previsti da banca d'italia, l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo albo - con preventivo disposto da parte del c. D. A. - nei confronti dei soci e di terzi non soci. Il confidi - quali attivita' connesse e strumentali - potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente: - fornire servizi di informazione, consulenza e assistenza alle imprese; - acquistare immobili di proprieta' ad uso strumentale; - locare il patrimonio immobiliare di proprieta' preesistente all'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 106 del t. U. B. ; - vendere immobili; - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsivoglia forma in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e co-munque accessorie all'attivita' sociale, nel rispetto della normativa in vigore; - stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e societa' finanziarie; - partecipare a societa' di capitali, consorzi e societa' con-sortili i cui scopi non siano in contrasto con i propri; - dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili atti ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti; - far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanzia-rie, tributarie e amministrative previste dalle leggi dello stato e comunitarie, da quelle emanate nelle diverse regioni a favore delle imprese siano esse artigiane, commerciali e piccoli industriali, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonche' da altri organismi provinciali o locali; - porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto di quanti, comunita' europea, stato, regione, provincia, comuni, camere di commercio, banche, consorzi, enti pubblici e privati, si pongano l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle micro e piccole medie imprese e dell'associazionismo di garanzia. Il confidi potra' avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 64.92.01 identifica l'attività: Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
Il capitale sociale della società è di 100.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.