Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 - scopo mutualistico considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo 2, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - l'acquisto collettivo del materiale necessario all'esercizio della pesca e l'istituzione e la gestione di cantieri cooperativi per la fabbricazione di barche, corde spago, reti, ecc. ; - l'acquisto per i soci di qualsiasi materiale di lavoro, di vestizione e di sostentamento, sottraendo i soci stessi alla speculazione privata; - assistere tecnicamente, amministrativamente e mutualisticamente i soci; - gestire direttamente il mercato locale del pesce e centro di raccolta; - assistere e rappresentare economicamente i soci presso enti economici e politici e presso le autorita' centrali e periferiche per tutte le questioni inerenti alla pesca; - gestire direttamente per conto dei soci le acque demaniali; - provvedere direttamente al trasporto dei prodotti ittici dai luoghi di produzione ai luoghi di consumo; - gestire direttamente frigoriferi o fabbriche di ghiaccio; - procedere all'allevamento naturale ed artificiale sia direttamente che coordinando l'attivita' eventualmente demandata ai soci, di molluschi, crostacei, testacei, nonche' pesci o altre specie per la riproduzione ed il consumo, allevati in qualsiasi specchio d'acqua (acque dolci, salmastre, lagunari e marittime), in invasi naturali ed artificiali quali laghi, stagni, valli da pesca, vasche, sacche, lagune e canali ecc. ; vendere i prodotti, anche mediante il loro conferimento da parte dei soci, assumere il loro conferimento da parte dei soci, assumere in affitto, concessione o in altra forma terreni e specchi d'acqua, per l'allevamento ittico a conduzione unita o divisa ma comunque sempre con l'unita' direttiva, provvedere alla fornitura per conto dei soci, del seme di prodotti ittici, di macchine e attrezzi e di quant'altro sia necessario per l'attivita' di allevamento e raccolta dei soci o di terzi produttori; provvedere a concedere in affitto gli specchi d'acqua avuti in concessione dell'autorita' preposta, ai singoli soci stipulando con loro di volta in volta gli accordi ex art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, promuovere il costante miglioramento di sistemi di allevamento prestando assistenza tecnica ai soci e curando ove se ne presenti l'opportunita' l'introduzione di nuove forme di coltivazione. La cooperativa inoltre potra': - assumere interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' sociale; - dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ad agevolarne gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito; - contrarre mutui, concedere o ricevere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative e consorzi; - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; - costituire ed essere soci di societa' per azioni ed a responsabilita' limitata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla c. E. E. , dallo stato della regione, da enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti od organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, perseguire infine tutti gli scopi previsti dalle leggi sulla pesca. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili all realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; - potro', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci
Parole chiaveL'area di business di Cooperativa Adriatica Gorino - Soc. Coop. A R.l. è il macrosettore Ingrosso prodotti di consumo, settore Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. L'attività economica con codice ATECO 03.21.00 è: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi.
L'azienda Cooperativa Adriatica Gorino - Soc. Coop. A R.l. è nota anche come "COOPERATIVA ADRIATICA GORINO".
Cooperativa Adriatica Gorino - Soc. Coop. A R.l. è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 103.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.