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La societa', retta dai principi e con la disciplina della mutualita', non ha finalita' speculative ed ha per scopo la valorizzazione delle produzioni agricole dei soci attraverso la concentrazione dell'offerta e la lavorazione e/o trasformazione dei prodotti conseguendone il massimo valore aggiunto. L'interesse dei soci alla partecipazione alle attivita' sociali si concretizza effettuando i conferimenti di prodotti agricoli nei limiti delle loro possibilita' e capacita', tenuto conto delle esigenze produttive e commerciali della cooperativa. Le modalita' di partecipazione all'attivita' mutualistica sono oggetto di appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, i quali, per ciascun prodotto conferito stabiliscono: - termini, modalita' e condizioni del conferimento; - criteri di valutazione dei conferimenti; - criteri per la determinazione e liquidazione dei ristorni. La cooperativa, per lo svolgimento della propria attivita', deve avvalersi dei conferimenti dei prodotti agricoli conferiti dai soci in misura sempre prevalente classificandosi, percio', quale cooperativa a mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti c. C. La cooperativa puo', tuttavia, operare anche con i terzi o con soci per lo svolgimento dei servizi di lavorazione loro necessari utilizzando tutti i macchinari ed attrezzature di cui dispone sia di proprieta' che in affitto. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito nei commi precedenti, nonche' i requisiti e l'interesse dei soci, la societa' si propone: 1. Di promuovere e favorire l'incremento ed il miglioramento della viticoltura e della cerealicoltura; 2. Di provvedere in locali propri o locati, opportunamente attrezzati allo stoccaggio e commercializzazione di prodotti cerealicoli, nonche' la lavorazione delle uve, prevalentemente conferiti dai soci e da essi ottenuti direttamente dalla conduzione di fondi e di vigneti. Gli eventuali acquisti da terzi di grano, vini e mosti sono effettuati in misura non prevalente e al solo scopo del massimo sfruttamento degli impianti e del raggiungimento della massima economicita' della gestione; 3. Di costruire cantine sociali per operarvi la razionale lavorazione delle uve e dei mosti per la migliore valorizzazione dei prodotti ed il deposito e la conservazione di prodotti agricoli per conto dei soci: di realizzare stabilimenti completi di macchine ed attrezzature per la ricezione del grano e dell'uva e per la relativa trasformazione commercializzazione, valorizzazione di qualsiasi prodotto delle attivita' agricole sia estensive che intensive e quindi qualsiasi prodotto agricolo conferibile dai soci e proveniente sia da colture in campo aperto che da colture protette; 4. Di utilizzare e vendere in comune, in qualsiasi forma (ingrosso, minuto, per via telematica, corrispondenza, ecc. ), tutti i prodotti e sottoprodotti ottenuti dal conferimento e dalle lavorazioni e loro derivati, nonche' acquistati da terzi in misura mai prevalente; 5. Di distribuire ai soci il ricavato netto delle vendite, detratte le spese e gli oneri di gestione, in rapporto alla quantita' e qualita' dei prodotti conferiti; 6. Di effettuare anticipazioni ai soci, ai sensi e per gli effetti della legge 20 novembre 1951 n. 1297 e di ogni altra norma di legge, sui prodotti conferiti; 7. Di dare assistenza tecnico-agricola ai soci; 8. Di assumere la difesa economica e sociale dei soci,procurando di elevare la capacita' tecnico-professionale ed il reddito partecipando anche a iniziative ed interventi della pubblica amministrazione, di altri enti privati che avessero tali obiettivi; 9. Di effettuare per conto dei soci ed eventualmente di terzi, le operazioni di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle colture agricole; 10. Di diffondere con mezzi adeguati lo spirito della mutualita' e della cooperazione allo scopo di migliorare l'efficienza delle aziende agricole dei soci; 11. Di difendere e garantire la genuinita' dei prodotti conferiti dai soci, favorendo, tra l'altro, la tipicizzazione di vini sani, genuini e a tipo costante, nonche' degli altri prodotti locali; 12. Di contrarre prestiti con istituti bancari per la realizzazione degli scopi sociali e per le anticipazioni ai soci sui prodotti conferiti; 13. Di fare quanto ritenuto opportuno nell'interesse dei soci e degli agricoltori in genere e di assumere tutte le iniziative che non siano espressamente vietate dalla legge e/o dallo statuto; 14. Di svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere, anche con terzi, tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali e comunque attinenti, direttamente o indirettamente, agli scopi stessi; 15. Di promuovere l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti limitatamente fra i soci ed esclusivamente al fine di conseguire gli scopi sociali. Le modalita' di raccolta, di svolgimento del rapporto e di rimborso, la remunerazione e le condizioni applicabili sono disciplinate da un regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa, che svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata, ha per scopo mutualistico anche quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformita' alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci, in funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee avanti ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente la societa', al fine di rendere piu' efficace la sua azione, puo' collaborare ed associarsi ad enti pubblici e privati, a consorzi di secondo grado ed assumere partecipazioni in societa' per azioni e/o a responsabilita' limitata che abbiano scopi e svolgano attivita' eguali od affini a quelli della cooperativa, che consentano di migliorare il perseguimento ed il conseguimento degli scopi statutari, sociali e mutualistici della societa', e a consorzi volontari di tutela di cui alla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, la cui attivita' consenta di migliorare il perseguimento degli scopi sociali e mutualistici della cooperativa, nonche' aderire al gruppo cooperativo paritetico di cui all'art. 2545 septies c. C.
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