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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attivita' diverse, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) e b) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa e' una cooperativa sociale a scopo plurimo a e b cosi come richiamato dalla circolare 8 novembre 1996, n. 153 del ministero del lavoro: l'attivita' di gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi e' connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto i destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima. Il collegamento funzionale si avra' anche svolgendo l'attivita' nel medesimo luogo, con l'inserimento sociale tramite il lavoro gestito dalla cooperativa (attivita' di tipo b, legge 381/91) attivita' accessoria dell'attivita' sociale ed educativa (attivita' di tipo a, legge 381/91). La connessione tra le due attivita' consistera' anche nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati potranno essere necessari interventi a livello di servizi socio - sanitari ed educativi divenendo essi stessi destinatari della attivita' di tipo a. Le due attivita' saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dei servizi, le migliori condizioni economiche e sociali per le rispettive attivita' esercitate. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini speculativi. A norma della legge 381/1991 e della circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale dir. Gen. Cooperazione dell'8 novembre 1996 n. 153/96 (secondo cui e' consentito alle cooperative sociali, alle condizioni ivi indicate, lo svolgimento coordinato delle attivita' di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della citata legge) la cooperativa, senza fini di lucro e con il lavoro dei propri soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento, coordinato ed in collegamento funzionale, a vantaggio di invalidi psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti: a) dei seguenti servizi socio-sanitari ed educativi: - organizzazione e gestione di comunita' terapeutiche, nella forma di "case-famiglia", "case-alloggio" e/o "centri di accoglienza" - residenziali e/o semi-residenziali - per la profilassi, prevenzione, cura e riabilitazione delle predette categorie di persone svantaggiate; b) dell'organizzazione e gestione, nelle strutture di cui innanzi, di laboratori finalizzati all'inserimento lavorativo delle predette categorie di persone svantaggiate, per lo svolgimento delle seguenti attivita': - lavorazione del legno e restauro mobili; - lavori tipografici e serigrafici; - lavori su stoffe; - lavori in creta e decorazioni. La cooperativa ha come finalita' quella di promuovere attivita' volte a prevenire e contrastare, coerentemente con la convenzione di instabul, la violenza contro le donne; persegue altresi' il fine di prevenire e contrastare la violenza maschile, mediante programmi per il trattamento ed il recupero di uomini autori di comportamenti violenti e violenza domestica. In ogni caso ed ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile della cooperativa sara' effettuata in modo tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate di cui alle precedenti lettere a) e b). Per il conseguimento dell'oggetto, la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, comunque non prevalente e non nei confronti del pubblico ed in particolare: a) partecipare a gare di appalto con enti pubblici e privati; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approviggionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) istituire una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono tassativamente vietate l'attivita' di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e lo svolgimento di attivita' finanziaria in modo prevalente e/o nei confronti del pubblico. La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c. C. Ultimo comma. La cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Parole chiaveInvento Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Servizi sanitari e di assistenza sociale. In base alla codifica ATECO, il codice 88.99.00 rappresenta: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Invento Società Cooperativa Sociale opera anche con i nomi: "INVENTO", "SOCIETA INVENTO", "COOPERATIVA INVENTO", "SOCIETA COOPERATIVA INVENTO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INVENTO".
Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.