Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera f) del tuf, la societa' ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo dei fondi raccolti mediante l'offerta di azioni proprie. La gestione del patrimonio della societa' e' delegata al gestore, che s'impegna a rispettare la strategia di investimento descritta nel presente articolo, nonche' le leggi e le normative applicabili e le disposizioni negoziali previste nel contratto. La societa' ha come oggetto sociale l'investimento in beni immobili da locare o che ha fatto costruire, allo scopo esclusivo di locarli, sulla base di contratti di sviluppo, leasing o locazione a lungo termine del terreno come conduttore (l'"investimento tipico") e qualsiasi operazione necessaria per il loro utilizzo o la loro rivendita, la realizzazione di lavori di qualsiasi tipo sull'immobile inclusi, in particolare, i lavori connessi alla costruzione, rinnovamento o ricostruzione a scopo di locazione. In via residuale, la societa' puo' acquisire e possedere, direttamente o indirettamente, beni d'arredo, attrezzature e beni mobili strettamente necessari funzionamento, all'uso o allo sfruttamento degli immobili da parte di conduttori o di terzi. Resta inteso che, in qualsiasi momento, almeno due terzi (2/3) del valore complessivo lordo, corrispondente al valore totale dell'attivo della societa' saranno investiti nell'investimento tipico, fermo restando che tale requisito dovra' essere soddisfatto entro i primi 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'operativita' della societa' e non trovera' applicazione nella fase di liquidazione. L'investimento tipico e' realizzato anche mediante investimenti immobiliari indiretti secondo quanto previsto dai successivi paragrafi. La societa' non fara' attivita' di trading e, conseguentemente, non acquistera' beni immobili al solo fine di rivenderli. La societa' investe esclusivamente, direttamente ed indirettamente ai sensi dei successivi articoli, in beni immobili di qualsiasi tipo i cui conduttori, al momento dell'acquisizione, svolgano un'attivita' connessa con l'infanzia, l'istruzione, lo studentato, la sanita' e l'assistenza sanitaria, gli anziani e gli anziani non autosufficienti, con lo scopo di valorizzare gli investimenti effettuati, perseguendo il miglior rendimento degli investimenti medesimi nell'interesse dei soci. A al fine, per ottenere il rimborso delle spese dalla pubblica amministrazione (i. E. Servizio sanitario nazionale e regionale), una struttura sanitaria deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e, conseguentemente, ottenere (i) l'autorizzazione all'esercizio ai sensi e (ii) il relativo accreditamento previsti ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli investimenti possono essere effettuati, direttamente o indirettamente, tramite veicoli di investimento indiretto, interamente o parzialmente detenuti, societa' di persone e altre strutture tecniche aventi tutti personalita' giuridica, ivi inclusa, tra l'altro, l'acquisizione di quote o quote di altri fondi immobiliari. Ove gli investimenti siano realizzati indirettamente, i limiti di area geografica e, in generale, i limiti di concentrazione e diversificazione sono determinati con riferimento ai beni immobiliari sottostanti all'investimento. Gli investimenti possono spaziare da beni caratterizzati da standard qualitativi minimi - fermo restando il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalle vigenti previsioni di legge tempo per tempo applicabili - sino a beni caratterizzati da eccezionali standard qualitativi. Gli investimenti immobiliari avranno ad oggetto immobili siti nel territorio della repubblica italiana la societa' potra' inoltre svolgere qualsiasi operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa applicabile. La gestione del patrimonio della societa' spetta al gestore che vi provvede in conformita' con le politiche di investimento di cui sopra nonche' nel rispetto dello statuto e delle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e del contratto. La societa' potra' contrarre debito garantito o non garantito: (a) in relazione all'acquisto di un investimento; o (b) in relazione alle spese in conto capitale, alle ristrutturazioni e a qualunque altra spesa per investimenti; o (c) per qualunque altro scopo ragionevole. La societa' potra' contrarre debito fino ad un rapporto massimo di circa 2 calcolato in base al metodo degli impegni previsto dal regolamento (ue) n. 231/2013. In caso di superamento, in qualunque momento, dei limiti fissati nel presente paragrafo (salvo in caso di superamento approvato dall'assemblea dei soci), il gestore adottera' tempestivamente i provvedimenti che riterra' ragionevoli e utili nel migliore interesse della societa' per tentare di ripristinare il rispetto di tali limiti. Il gestore potra' inoltre effettuare le operazioni che riterra' necessarie, opportune o rilevanti ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale della societa' precedentemente descritto, incluse operazioni di natura finanziaria (ad es. Sottoscrizione di strumenti finanziari a copertura di interessi variabili (swap, cap, floor) ai soli fini della copertura, ottenimento di prestiti dalle affiliate, cessione dei crediti in garanzia, emissione di garanzie reali e personali in relazione al debito della societa' e/o al debito delle affiliate, in conformita' alle leggi e normative di volta in volta in vigore, fatta eccezione per le attivita' che siano vietate o riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti). La societa' puo' effettuare operazioni con i soci, con societa' facenti parte del gruppo rilevante cui la societa' appartiene (il "gruppo"), con i soci delle societa' facenti parte del gruppo, con il gestore, soci del gestore e societa' del gruppo del gestore, con soggetti finanziati dai (o aventi rilevanti rapporti d'affari con i) soggetti di cui sopra, con altri oicr istituiti e/o gestiti dal gestore (gli "oicr collegati") nonche', piu' in generale, in situazioni di conflitto di interesse. Tali operazioni sono effettuate dal gestore nel rispetto delle previsioni del contratto e delle sue procedure organizzative interne in tema di conflitti di interessi e comunque nei limiti e con le cautele previste dal regolamento delegato (ue) 231/2013 della commissione e dalle disposizioni di cui al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato con dalla consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s. M. I. Il gestore cerchera' di evitare e, in ogni caso, di gestire in maniera prudente e contenere qualunque attivita' che possa essere considerata o causare un conflitto d'interessi. Tali operazioni saranno effettuate nei limiti previsti dalla policy sui conflitti di interesse adottata dal gestore, nonche' dalle leggi e normative applicabili e dal presente statuto. In ogni caso il gestore dovra' ottenere la favorevole determinazione consultiva vincolante del consiglio di amministrazione della societa', fornendo ogni atto, documento e informazione, relativi all'operazione. La societa' di gestione puo' coprire il rischio di interesse o valutario in relazione agli investimenti esclusivamente per una gestione efficiente del portafoglio, ma non per scopi speculativi. In deroga a quanto precede e fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nel presente statuto, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto 5 marzo 2015 n. 30, le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla banca d'italia per i fia non riservati a investitori professionali non si applicano alla societa'. Pertanto, il patrimonio della societa' potra' essere investito nel rispetto dei criteri e dei divieti stabiliti nel presente statuto e nell'articolo 12 del decreto ministeriale 30/2015.
Parole chiave"Italian Healthcare Fund Ii Società Di Investimento Per Azioni A Capitale Fisso In Gestione Esterna Spa" O, In Breve, "Ihf Ii Sica F In Gestione Esterna Spa". svolge la propria attività nel macrosettore Servizi finanziari, segmento Intermediazione e gestione mobiliare. Il codice di attività ATECO 64.30.10 corrisponde a: Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare).
I nomi alternativi di "Italian Healthcare Fund Ii Società Di Investimento Per Azioni A Capitale Fisso In Gestione Esterna Spa" O, In Breve, "Ihf Ii Sica F In Gestione Esterna Spa". sono: "ITALIAN HEALTHCARE FUND II SOCIETA' DI INVESTIMENTO SPA", "IHF II SICA F IN GESTIONE ESTERNA", "A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA", "IHF II SICA F IN GESTIONE ESTERNA SPA", "A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA SPA", "ITALIAN HEALTHCARE FUND II SOCIETA' DI INVESTIMENTO", "IHF II SICA F IN GESTIONE ESTERNA SOCIETA' PER AZIONI", "A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA SOCIETA' PER AZIONI" e "ITALIAN HEALTHCARE FUND II SOCIETA' DI INVESTIMENTO SOCIETA' PER AZIONI".