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La societa' e' una societa' di investimento a capitale fisso italiana eterogestita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, primo comma, lettera i-bis. 1), e 38 d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il tuf ), che ha per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto, mediante offerta - in una o piu' emissioni - delle proprie azioni (di seguito, le azioni ), in un portafoglio di proprieta' immobiliari e di partecipazioni di controllo in societa' immobiliari italiane, non ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati (collettivamente, l "investimento tipico"). A tali fini, per proprieta' immobiliari si intendono: (i) proprieta' commerciali, proprieta' residenziali e immobili per uso misto; (ii) immobili in costruzione; (iii) proprieta' costituite da terreni non sviluppati destinati e adatti allo sviluppo di edifici di cui alla lettera (i); (iv) diritti reali relativi a beni che soddisfano le condizioni di cui ai punti da (i) a (iii); e per "societa' immobiliari" si intendono le societa' il cui scopo e': (a) acquisire, detenere, gestire, locare, rinnovare, sviluppare, sfruttare e disporre di proprieta' immobiliari; (b) acquisire, costituire, detenere, gestire e disporre di interessi e partecipazioni in societa' o associazioni il cui unico scopo e oggetto e' acquisire, detenere, gestire, locare, rinnovare, sviluppare, sfruttare e disporre di proprieta' immobiliari direttamente o indirettamente attraverso altre societa' o associazioni il cui unico scopo e' limitato ai punti (a) e (b) di cui sopra; e (c) fare tutto cio' che sia connesso ai punti (a) e (b) di cui sopra o puo' essere strumentale ai punti (a) e (b) di cui sopra. Ai sensi del secondo comma dell articolo 12 del decreto del ministero dell economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, concernente i criteri generali cui devono conformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (oicr) italiani (il d. M. ), la societa' investira' (direttamente o indirettamente tramite societa' immobiliari), non meno di due terzi del valore totale del proprio attivo nell investimento tipico (ovvero nei diversi limiti previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, con riferimento ai fia italiani immobiliari) e in ogni caso non meno del 51% del valore del patrimonio netto della societa'. La societa' potra' investire, inoltre, fino al massimo limite del residuo, un terzo del proprio attivo, in: (i) liquidita' e strumenti monetari assimilabili; (ii) strumenti finanziari derivati, ai soli fini di copertura; e (iii) altre attivita' necessarie per la gestione o per l operativita' dell investimento tipico, ovvero strumentali all utilizzo e alla valorizzazione dell investimento tipico o risultanti dall investimento tipico (quali, ad esempio, crediti) (l investimento residuale e, congiuntamente con l investimento tipico sono definiti come asset under management o, in forma abbreviata, aum ). La societa' non investira' in organismi di investimento collettivo. Il patrimonio della sicaf e' investito nel territorio della repubblica italiana, senza limitazioni di concentrazione degli investimenti in una specifica area geografica. La societa' investira' il proprio patrimonio, direttamente o indirettamente tramite societa' immobiliari, in proprieta' immobiliari nel settore uffici, commerciale e residenziale. Tali beni immobili in cui la societa' intende investire dovranno essere, tipicamente ma non esclusivamente: uffici; immobili per il commercio al dettaglio; immobili ad uso logistico; immobili ad uso residenziale; altri immobili (ad esempio, ad uso misto). La sicaf potra' realizzare operazioni di investimento immobiliare in base alle tecniche e alle modalita' ritenute piu' efficienti dal gestore designato (come infra definito), ivi incluso l eventuale ricorso a finanziamenti, ai sensi dei successivi paragrafi 2. 11 e 2. 9, nell ambito della propria autonomia gestionale, al fine di perseguire lo scopo della societa' (quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali apporti di beni immobili, con aumenti di capitale della societa' a servizio dei relativi conferimenti; partecipazione ad aste o ad altre procedure competitive; stipula di contratti preliminari e definitivi e/o di contratti di opzione di acquisto o vendita, anche a valori predeterminati, e/o di contratti di vendita di cose future e/o altre modalita' consentite dalle disposizioni legislative pro tempore vigenti; assunzione di partecipazioni, dirette e/o indirette, in societa' immobiliari); in particolare, l assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari potra' essere strutturata dal gestore designato (come infra definito), secondo le modalita' ritenute piu' efficaci (ad esempio, mediante la stipula di contratti preliminari, di contratti di opzione e/o mediante partecipazioni indirette). La sicaf potra', inoltre, concedere in locazione le proprieta' immobiliari della societa', anche con eventuale facolta' di acquisto per il locatario, e potra' richiedere la concessione di garanzie bancarie o assicurative, in particolare, ove richiesto ai fini della partecipazione a gare, pubbliche o private, per l acquisto di proprieta' immobiliari o di partecipazioni in societa' immobiliari. La societa' potra' - altresi' - svolgere, in conformita' e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione, necessaria od opportuna ai fini del perseguimento dell oggetto sociale di cui sopra, fatte salve le attivita' riservate, ai sensi di legge, ad altre categorie di soggetti. La prestazione delle attivita' di cui all articolo 33 tuf con riferimento al patrimonio della societa' spetta al gestore designato (come infra definito), che vi provvede in conformita' alle politiche di investimento descritte nel presente articolo 2 e nel rispetto del presente statuto e delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili, fermo restando che l eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute non puo' essere eccepita, nei confronti di terzi, quale causa di invalidita' o di inefficacia degli atti compiuti. La sicaf o qualsiasi societa' immobiliare detenuta direttamente o indirettamente dalla sicaf puo' contrarre prestiti a lungo termine, fino a un massimo del 60% del valore di mercato delle proprieta' immobiliari detenute direttamente o indirettamente dalla societa'. Inoltre, la sicaf o qualsiasi societa' immobiliare detenuta direttamente o indirettamente dalla sicaf puo' ricorrere a prestiti a breve termine per scopi di finanziamento ponte fino a un massimo del 30% del valore patrimoniale netto della societa'. Fatto salvo quanto previso nel paragrafo 2. 8 che precede, la sicaf puo' ricorrere all indebitamento entro e non oltre i limiti di utilizzo della leva finanziaria su base sostanziale , secondo cui l esposizione finanziaria della societa' non potra' mai essere superiore al triplo del valore patrimoniale netto, o nav, della societa' stessa, rapporto calcolato in base al metodo degli impegni, ai sensi e per gli effetti del capitolo 2, paragrafo ii del regolamento delegato ue n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, come successivamente modificato (il regolamento gefia n. 231 ); il ricorso alla leva finanziaria si realizzera' prevalentemente mediante l assunzione di prestiti, senza la preclusione di alcuna forma tecnica di finanziamento (inclusa l assunzione di debiti connessi ai beni acquistati dalla, o conferiti alla, societa', tecniche di gestione efficiente del portafoglio, nonche' tramite societa' controllate dalla societa'); la leva finanziaria puo' essere determinata anche per effetto dell accordo con la controparte, avente ad oggetto il regolamento differito di operazioni. La sicaf puo', nei limiti previsti dalla normativa vigente, investire in strumenti finanziari derivati con la mera finalita' di copertura del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio, anche derivante dall indebitamento o dalla necessita' di procedere al suo rifinanziamento effettivo o prospettico, a condizione che l investimento in strumenti finanziari derivati non alteri il profilo di rischio della societa' e che gli stessi siano negoziati con controparti di elevato profilo (high standing). Non sono ammesse operazioni in strumenti derivati che comportino operazioni di vendita allo scoperto. Tuttavia, l esposizione totale netta della sicaf agli strumenti derivati non puo' superare il valore patrimoniale netto della societa'. La sicaf potra', inoltre, concedere garanzie reali o personali, a valere sui beni di proprieta' della societa' a fronte di finanziamenti concessi alla societa' stessa e/o a societa' partecipate, direttamente o indirettamente dalla stessa, laddove tali garanzie siano funzionali o complementari ad operazioni di investimento. La sicaf ha inoltre la facolta' di ottenere finanziamenti fino al 100% (cento per cento) dell importo dell iva dovuta, in occasione di operazioni di investimento, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 2. 8 dello statuto sociale. I limiti di cui al presente paragrafo 2. 10 sono calcolati nel rispetto dei criteri pro tempore vigenti, cosi' come stabiliti dalle norme prudenziali, di volta in volta emanate dalla banca d italia. Qualora, in considerazione delle variazioni del valore delle attivita' della sicaf, i limiti di cui sopra (inclusi, a scanso di equivoci, i limiti di cui al paragrafo 2. 8) dello statuto sociale venissero superati, il gestore designato (come infra definito) provvedera', entro un congruo periodo di tempo, a riportare il livello di indebitamento e di leva finanziaria entro tali limiti, tenuto conto degli interessi degli investitori. Le informazioni sull ammontare complessivo della leva finanziaria sono fornite agli investitori all interno del bilancio della sicaf. Il patrimonio della societa' potra' essere investito (direttamente o indirettamente) anche in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, alienabile separatamente dai restanti immobili, fino ad un massimo del 100% del valore totale delle attivita' della societa' ove lo stesso sia locato/affittato, anche in via indiretta, a piu' conduttori/affittuari non facenti parte dello stesso gruppo societario; resta inteso, in ogni caso, che non trovera' applicazione alcun limite di concentrazione durante i primi 48 (quarantotto) mesi dall avvio dell operativita' della societa', nel corso della sua liquidazione e/o nel caso di cessione degli aum, laddove il corrispettivo di tale cessione non sia reinvestito. Qualora, in considerazione delle variazioni dei conduttori/affittuari dei beni immobili della sicaf, i limiti di cui sopra venissero superati, il gestore designato provvedera', entro un congruo periodo di tempo, a ristabilire una diversificazione in termini di conduttori/affittuari, tenuto conto degli interessi degli investitori.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 64.30.10 rappresenta: Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare).
I nomi alternativi di Kvbw Italy Management Sicaf In Gestione Esterna Spa sono: "KVBW ITALY MANAGEMENT SICAF IN GESTIONE ESTERNA SPA", "KVBW ITALY MANAGEMENT SICAF IN GESTIONE ESTERNA" e "KVBW ITALY MANAGEMENT SICAF IN GESTIONE ESTERNA SOCIETA' PER AZIONI".
La dotazione di capitale sociale è pari a 120.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.