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Ai fini del riconoscimento del settore olio di oliva e olive da tavola, la cooperativa deve: - essere costituita da produttori che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del d. P. R. 1' dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale; - dimostrare il possesso dei requisiti di cui al reg. (ue) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del dm 617/2018 e ss. Mm. Ii. Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la cooperativa si propone in via prioritaria di favorire l'immissione dell'olio di oliva e delle olive da tavola sul mercato, attraverso la concentrazione dell'offerta, la commercializzazione e la valorizzazione della produzione olivicola degli aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta, ivi incluse tutte le attivita' intese a: 1) favorire processi comuni di trasformazione del prodotto degli olivicoltori associati; 2) favorire processi di distribuzione comune del prodotto trasformato o della materia prima, attraverso anche la costituzione di una piattaforma di vendita comune o avvalendosi di trasporto comune; 3) favorire processi di promozione comune del prodotto, anche avvalendosi di etichettatura comune; 4) favorire organizzazione comune in merito al controllo della qualita'; 5) favorire l'uso comune delle attrezzature o di impianti di stoccaggio; 6) favorire gestione comune allo smaltimento dei sottoprodotti della produzione dell'olio; 7) favorire la stipula di appalti comuni sull'uso dei mezzi di produzione; 8) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualita' e quantita'; 9) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione olivicola ed oleicola dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; 10) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 11) ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell'investimento, in risposta alle norme applicabili in campo ambientale, e stabilizzare i prezzi alla produzione; 12) promuovere ricerche su metodi di competitivita' economica, sull'andamento del mercato, su pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversita'; 13) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 14) adottare per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al reg. Ce n. 178/2002; 15) realizzare iniziative relative alla logistica; 16) adottare tecnologie innovative; 17) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; 18) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attivita' nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l'attuazione di servizi comuni; 19) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo; 20) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione. 21) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale; 22) realizzare programmi operativi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell'art. 63 del reg ue 2021/2115, piani di intervento previsti nel piano olivicolo nazionale e programmi di attivita' di sostegno al settore. Nell'espletamento delle attivita' la o. P. Potra' operare avvalendosi del personale e delle strutture dei soci costituiti in forma cooperativa secondo quanto disposto dalle normative agevolative di riferimento fra cui dm 593/00 e successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo': - adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni, di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; - l'attivita' di molitura delle olive e di filtrazione dell'olio risultante dalla molitura, da eseguirsi per il tramite di impianti di proprieta' o di strutture di terzi a disposizione grazie a contratti di affitto o di godimento; l'attivita' di stoccaggio di olio d'oliva o di proprieta' o di terzi, da eseguirsi per il tramite di impianti di proprieta' o di strutture di terzi a disposizione grazie a contratti di affitto o di godimento. - commercializzare l'olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalita' proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall'assemblea; - stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi; - acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e cooperativa partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing; - creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo; - svolgere attivita' promozionali e pubblicitarie; - realizzare e gestire sistemi di qualita' e di rintracciabilita' per la filiera olivicola; - predisporre e realizzare, anche a livello internazionale, programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualita', di ricerca di mercato, di formazione degli operatori; - organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attivita' dei soci; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex l. 31. 1. 92 n. 59 e successive modificazioni o integrazioni; - costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del d. Lgs. N. 102/05, reg ue 2021/2115 e normativa nazionale di attuazione; - realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati; - acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci; - organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo; - promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi, scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere; - assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, cooperativa ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attivita' possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; - agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonche' per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie; - concedere fideiussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa inoltre: - rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza, il mandato e' insito nel rapporto di adesione; - formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo; - puo' predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello regionale, nazionale e comunitario; - puo' svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente. Per il raggiungimento dei suoi fini, la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Per evitare ogni abuso di potere o di influenza di uno o piu' soci, l'organizzazione assicura ai soci il controllo democratico delle decisioni in materia di gestione e funzionamento, in conformita' con la legislazione societaria vigente. A tal fine l'organizzazione di produttori puo' provvedere, a livello indicativo a porre in essere le seguenti attivita': 1. Conoscere le produzioni dei soci per favorire una vera programmazione dell'offerta; 2. Garantire la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il confezionamento delle produzioni dei soci; 3. Garantire una trasparente gestione commerciale e finanziaria dei prodotti dei soci; 4. Garantire una diretta gestione amministrativa e di contabilita' delegando anche, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale di riferimento, la fatturazione ai soci; 5. Commercializzare il/i prodotto/i dei soci aderenti e per i quali e' stata riconosciuta organizzazione di produttori; 6. Stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari a tali scopi; 7. Stipulare accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di compravendita, di affitto, di locazione e di leasing di aziende e/o di rami di aziende sia commerciali che agricole e contratti di prestazioni di servizi; 8. Perseguire l'obiettivo di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni dei soci; 9. Rappresentare i soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati al settore della produzione della cooperativa; 10. Rappresentare ed assistere i soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi analoghi o connessi con quelli della cooperativa; divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui nel rispetto dell'ambiente, nonche' dell'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo in cui opera la cooperativa, anche partecipando alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; 11. Gestire direttamente, o tramite organismi promossi dalla cooperativa, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento e lavorazione dei prodotti dei soci; 12. Esternalizzare una delle attivita' pur mantenendo in capo a se' la responsabilita' dell'esecuzione dell'attivita' esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attivita'; 13. Aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci; 14. Riscuotere, anche in nome e/o per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; 15. Formulare proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore di appartenenza; 16. Assistere i soci nella loro attivita' con mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; 17. Fornire ai soci le informazioni in relazione alla disponibilita' di prodotto e le possibilita' di collocamento; 18. Perseguire l'obiettivo di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, e in tale quadro promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiederne l'eventuale registrazione e iscrizione negli appositi elenchi previsti dai regolamenti comunitari. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione dei suddetti scopi sociali, la cooperativa costituisce un fondo di esercizio, disciplinato dal successivo art. 55, alimentato dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente conferiti e commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici. La cooperativa potra' gestire le crisi di mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 del d. Lgs. N. 102/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la cooperativa aderisca ad una associazione di organizzazioni di produttori, puo' elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite della medesima. La cooperativa potra' inoltre esplicare tutte quelle attivita' ed assumere tutte quelle funzioni che potranno derivare dalla applicazione di norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei prodotti della cooperativa. La cooperativa potra' svolgere, altresi', tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa puo' inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, bancarie, creditizie e finanziarie, prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. La cooperativa, con deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' assumere compartecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in cooperativa di qualsiasi tipo che abbiano analoghe attivita' sociali, unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in via del tutto sussidiaria rispetto allo stesso, per rendere piu' efficace l'azione della cooperativa e potra' partecipare ad iniziative di cui alla legge 27/10/1966 n. 110, art. 9 secondo comma e alla legge 26/6/1965, n. 717 art. 11 primo comma e successive modificazioni ed integrazioni in materia, assumendo anche partecipa-zioni in sede di costituzione e successivo aumento di capi-tali, ovvero anche mediante acquisto di azioni nella cooperativa di qualsiasi tipo che si propongono la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti della cooperativa, il tutto al solo scopo del raggiungimento dell'oggetto socia-le ed invia sussidiaria. Il tutto con espressa esclusione delle attivita' di cui ai decreti legislativi 385/93 e 58/98. Le partecipazioni innanzi indicate devono essere limitate a cooperativa, enti, associazioni, consorzi, ecc. , caratterizzate dalla responsabilita' limitata dei soci. Per partecipazioni in cooperativa, enti, associazioni, consorzi, ecc, che comportino la responsabilita' solidale e illimitata dei soci, la competenza a deliberare spetta all'assemblea dei soci. La cooperativa potra' sostituire, con deliberazione del consiglio di amministrazione, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, potra' inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese cooperative e non, aventi oggetto sociale affine o complementare al proprio, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il consiglio di amministrazione, per una piu' puntuale attuazione del presente statuto, potra', altresi', predisporre uno o piu' regolamenti finalizzati a stabilire norme uniformi di valutazione, lavorazione e comportamento, sia della cooperativa verso i soci, che di questi verso la stessa, che dovranno essere approvati secondo quanto previsto dal comma precedente. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 46.33.20 indica: Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale.
O.p. Parco Della Peranzana Società Cooperativa figura anche con le denominazioni: "O.P. PARCO DELLA PERANZANA", "SOCIETA O.P. PARCO DELLA PERANZANA", "COOPERATIVA O.P. PARCO DELLA PERANZANA", "SOCIETA COOPERATIVA O.P. PARCO DELLA PERANZANA" e "SOCIETA' COOPERATIVA O.P. PARCO DELLA PERANZANA".
La società ha un capitale sociale di 133.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.