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Scopo: la cooperativa e' costituita in forma societaria secondo quanto previsto dal codice civile, dalle vigenti norme comunitarie e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata e lo svolgimento della propria attivita' e' rivolto prevalentemente ai soci. Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, nell ambito dell oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, l incremento e la valorizzazione delle produzioni agricole delle aziende dei singoli soci, collocando sul mercato il loro prodotto e fornendo ad essi i mezzi tecnici e servizi, nel quadro degli orientamenti generali dell economia. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori di prodotti agricoli "olivicoli", la cooperativa ha come oggetto la commercializzazione delle produzioni agricole dei propri aderenti che i medesimi si sono obbligati a conferire, nonche' tutte le attivita' intese a: - incrementare, valorizzare e tutelare la produzione della categorie di cui all articolo 3 del presente statuto, delle aziende dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti della economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell unione europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell offerta e la regolarizzazione dei prezzi; - favorire il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola in genere attraverso la diffusione e commercializzazione dei prodotti dei soci allo stato naturale, o come risultato di adeguate trasformazioni e manipolazioni, alle migliori condizioni di mercato cosi' da tutelare al meglio le condizioni e le attivita' dei soci produttori agricoli. La cooperativa espletera' le sue funzioni di organizzazione di produttori ai sensi del reg. (ue) n. 1308/2013, e della conseguente normativa nazionale di attuazione (organizzazioni di produttori) e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazioni di produttori. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. La cooperativa non ha finalita' speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualita', applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e impegnata. La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico cosi' come sopra definito. L organo amministrativo e l organo di controllo, se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma, rispettivamente nella nota integrativa e nella relazione al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall art. 2513 del codice civile. La cooperativa in funzione della dichiarata qualita' a mutualita' prevalente: a) non potra' distribuire dividenti in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari emesse ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividenti; c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividenti eventualmente maturati. Nella costituzione e della esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di priorita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa perseguira', inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati, in materia, da successivi regolamenti comunitari e da successive norme nazionali e regionali. Oggetto: ai fini del riconoscimento del settore olio di oliva e olive da tavola, la cooperativa deve: - essere costituita da produttori che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all articolo 9 del d. P. R. 1 dicembre 1999, n. 503, e all articolo 13 del d. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale; - dimostrare il possesso dei requisiti di cui al reg. (ue) n. 1308/2013 e al comma 1 dell articolo 4 del decreto 86483 del 24 novembre 2014. Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la cooperativa si propone in via prioritaria di favorire l immissione dell olio di oliva e delle olive da tavola sul mercato, attraverso la concentrazione dell offerta, la commercializzazione e la valorizzazione della produzione olivicola degli aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta, ivi incluse tutte le attivita' intese a: a) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l adeguamento della stessa alla domanda, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione olivicola ed oleicola dei soci; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento ce n. 178/2002; f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; j) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attivita' nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l'attuazione di servizi comuni; k) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo; l) orientare la produzione dei soci nell'ottica della domanda dei consumatori, sia dal punto di vista qualitative che quantitativo; m) valorizzare e promuovere i prodotti; n) promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazione delle olive; o) realizzare programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell art. 29 del reg ue 1308/13, piani di intervento previsti nel piano olivicolo nazionale e programmi di attivita' di sostegno al settore. Nell'espletamento delle attivita' la o. P. Potra' operare avvalendosi del personale e delle strutture dei soci costituiti in forma cooperativa secondo quanto disposto dalle normative agevolative di riferimento fra cui dm 593/00 e successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo': - adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione; - commercializzare l'olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalita' proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall'assemblea; - stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi; - acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e cooperativa partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing; - creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo; - svolgere attivita' promozionali e pubblicitarie; - realizzare e gestire sistemi di qualita' e di rintracciabilita' per la filiera olivicola; - predisporre e realizzare, anche a livello internazionale, programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualita', di ricerca di mercato, di formazione degli operatori; - organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attivita' dei soci; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex l. 31. 1. 92 n. 59 e successive modificazioni o integrazioni; - costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del d. Lgs. N. 102/05 e successive modifiche e integrazioni; - realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati; - acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci; - organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo; - promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi, scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere; - assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, cooperativa ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attivita' possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; - agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonche' per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie; - concedere fideiussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa inoltre: - rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza, il mandato e' insito nel rapporto di adesione; - formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo; - puo' predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali, anche sovranazionali, finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello regionale, nazionale e comunitario; - puo' svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente. Per il raggiungimento dei suoi fini, la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
Parole chiaveL'azienda O.p. Parco Della Peranzana Società Cooperativa appartiene al macrosettore Ingrosso prodotti di consumo e si occupa di Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. Il codice 46.33.20 (ATECO) descrive l'attività come: Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale.
O.p. Parco Della Peranzana Società Cooperativa è conosciuta anche come: "O.P. PARCO DELLA PERANZANA", "SOCIETA O.P. PARCO DELLA PERANZANA", "COOPERATIVA O.P. PARCO DELLA PERANZANA", "SOCIETA COOPERATIVA O.P. PARCO DELLA PERANZANA" e "SOCIETA' COOPERATIVA O.P. PARCO DELLA PERANZANA".
O.p. Parco Della Peranzana Società Cooperativa è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 133.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.