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Dal 23/06/2026 e' sospesa l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (rpgp) a seguito di iscrizione nel registro unico del terzo settore (runts - art. 22 comma 1 bis d. Lgs. N. 117/2017). L'iscrizione nel runts e' stata disposta con provvedimento n. 2266/2026 emesso dalla provincia di brescia. La persona giuridica e' comunque tenuta a comunicare le modifiche e/o variazioni dei dati pubblicati nel rea e presenti in visura ai fini della certificazione. ------------------------------------------------------------------------------- la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 5 d. Lgs. 117/2017: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, la fondazione potra' realizzare, costruire, gestire, promuovere e/o beneficiare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture socio-sanitarie, sanitarie, centri di riabilitazione, hospice, ambulatori, comunita' alloggio, servizi per anziani, centri di pronto intervento, centri diurni e centri integrati, alloggi protetti, centri ricreativi e di aggregazione, pensionati, centri socio-educativi, centri di recupero e di reinserimento sociale, assistenza domiciliare, ed assumere ogni iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale rivolta a persone malate, minori, portatori di handicap, anziani, persone con disagio sociale o a rischio emarginazione, nuclei familiari in difficolta' ed in genere in favore di qualsiasi persona che si trovi in stato di bisogno e di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La fondazione potra' altresi' realizzazione interventi di housing sociale. I suddetti scopi istituzionali potranno essere perseguiti dalla fondazione direttamente o in via indiretta, mediante attivita' in tutto o in parte di beneficenza, che potra' essere effettuata in denaro e/o in natura, in favore di altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali, imprese sociali ed enti del terzo settore che perseguano finalita' sociali affini e/o comunque compatibili con quelle della fondazione e per il cui raggiungimento gestiscono direttamente, organizzano, promuovono e/o coordinano uno o piu' dei servizi piu' sopra esplicitati. In ogni caso la fondazione non potra' compiere attivita' diverse da quelle istituzionali suddette, fatto salvo, ai sensi dell'art. 6 d. Lgs. 117/2017, lo svolgimento di attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potra' aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalita' e metodi, nonche' collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie. L'ente non potra' in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 d. Lgs. N. 117/2017 le modalita' di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della fondazione potranno essere disciplinati da uno o piu' regolamenti esecutivi.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 88.10.00 identifica l'attività: Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità.
In base alla tassonomia UE, Pia Fondazione Di Valle Camonica Ets è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti).