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La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, svolgendo le seguenti attivita': - acquistare generi alimentari, prodotti di abbigliamento e di consumo, per amministrarli ai consumatori, alle migliori condizioni, integrando i detti scopi, anche attraverso l'esercizio diretto della produzione e manipolazione di generi di consumo. In particolare la cooperativa ha come attivita': a) la gestione di circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio e ceduti in gestione a terzi; b) la distribuzione, sotto forma di commercio al minuto, di beni di consumo di qualsiasi genere, con priorita' ai generi alimentari, ai beni di uso personale e per la casa, ai libri e ad altri prodotti ad uso personale, ricreativo e sportivo; c) organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, sportivo, tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunita' in genere; d) organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico. Essa puo' compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonche' l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' avvalersi anche della collaborazione autonoma, anche coordinata e continuativa, di lavoratori non soci, nel rispetto della normativa vigente in materia. La cooperativa potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.
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