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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera per il conseguimento delle finalita' di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita', e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali, di cui al successivo articolo 4. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 34. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa aderira' ad organismi di secondo grado su determinazione dell'organo amministrativo. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita all'articolo precedente, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere delle seguenti attivita' socio-sanitarie, assistenziali, educative e culturali: a) gestione di una casa famiglia; b) assistenza domiciliare; c) pronto intervento minori; d) consulenza pedagogica; e) attivita' culturali quali giornate studio, mostre d'arte benefiche, creazione/gestione micro-progetti a carattere interdisciplinare, eventi; f) gestione di una galleria d'arte no profit. Le attivita' del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni temporanee d'impresa, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i soggetti interessati dalle attivita' dell'oggetto sociale cosi' come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti e donazioni da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento statutario approvato dall'assemblea sociale.
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