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Scopo mutualistico: la cooperativa, conformemente all articolo 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa opera per il perseguimento delle finalita' di cui alla legge 381/91, articolo 1 lettera "a", attraverso l'istituzione e/o la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, meglio in seguito specificati. A norma della legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. L'attivita' della societa' cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, e dalla vigente normativa in materia di societa' cooperative previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti e/o iscrizioni in appositi albi. La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) - non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; c) - non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Oggetto sociale: considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi sanitari e socio-sanitari assistenziali ed educativi quali: - attivita' e servizi di assistenza domiciliare; - attivita' socio-sanitarie ed assistenziali, nonche' attivita' formative ed informative a favore di soggetti disabili e delle famiglie relative; - gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialita' o di comunita' terapeutiche e/o assistenza nei medesimi; - gestione di struttura di ospitalita' per soggetti non auto-sufficienti e/o assistenza nelle medesime; - interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione, per i soggetti fruitori del servizio; - gestione di strutture riabilitative psichiatriche, residenziali o diurne, pubbliche e private; - gestione di asili nido; - assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo per i disadattati psico-sociali, in un ottica di prevenzione; - gestione di strutture educativo-assistenziali per minori; - gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all utenza; - gestione di servizi di segretariato sociale; - istituzione e gestione di case-alloggio; - istituzione e gestione di case famiglia; - assistenza e supporto scolastico-educativo, ivi comprese iniziative ludico-sportive ed esperienze creative per i soggetti assistiti; - telesoccorso e trasporto di infermi e feriti su autoambulanze; - organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale attinenti alla attivita' svolta dalla cooperativa medesima; - stabilire rapporti istituzionali di collaborazione con istituti di ricerca, universita' ed enti similari, al fine di implementare programmi collaborativi di assistenza, ricerca e didattica in campo di riabilitazione psichiatrica e psico-sociale; - gestione di servizi direttamente e indirettamente attinenti a quanto prima elencato; - attivita' di supporto e integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza resi dalle strutture pubbliche e private, ivi incluse le attivita' di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria o privata. Il funzionamento tecnico e amministrativo della societa', la disciplina dell esercizio delle attivita' nei limiti dello scopo sociale, i rapporti di dettaglio tecnico e/o amministrativo tra i soci e la societa' saranno disciplinati da regolamenti interni; in tali regolamenti sara' anche prevista la nomina di un direttore per la costituzione di comitati tecnici nonche' saranno disciplinate le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della societa'. La cooperativa potra' svolgere quindi tutte le attivita' previste e disciplinate dalla legge regionale del 10 luglio 2006 numero 19 e successive modificazioni. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla u. E. , dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci.
Parole chiaveSan Luca - Società Cooperativa Sociale Onlus svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari e di assistenza sociale. Secondo la classificazione ATECO, il codice 88 indica: ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE.
San Luca - Società Cooperativa Sociale Onlus opera anche con i nomi: "SAN LUCA", "SOCIETA ONLUS", "COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS" e "SAN LUCA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".
San Luca - Società Cooperativa Sociale Onlus appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.